Sentenza n. 2842/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: - della graduatoria degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 2023 del Comune di Giugliano in Campania, dalla quale risulta che il sig. -OMISSIS-, identificato con il n. di protocollo della domanda n. -OMISSIS-, è stato ritenuto “ammesso non finanziabile”; - della “D.D. n. Detset” -OMISSIS- avente ad oggetto “FNA 2023 - Programma Regionale assegni di cura - approvazione graduatoria ammessi al beneficio. Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-”, dalla quale risulta che il sig. -OMISSIS-, identificato con il n. di protocollo della domanda n. -OMISSIS- è stato ritenuto “ammesso non finanziabile”; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali, e/o comunque connessi anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria ivi compresi quelli inerenti all’attività istruttoria e l’attribuzione dei relativi punteggi, nonché, per quanto di ragione, l’avviso pubblico dell’Ambito 14 avente ad oggetto il “Programma regionale di assegni di Cura ex DGR 121/23 - FNA 2022-2024” e la D.G.R.C. n. 121/2023, con gli allegati A e B; - del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi con il quale, a partire dal gennaio 2025, le amministrazioni resistenti hanno interrotto l’erogazione dell’assegno di cura a -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso comunque lesivo dei diritti e degli interessi del minore, ivi incluso ogni eventuale atto di valutazione della posizione del minore mai comunicato e notificato; per l'accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere reinserito, anche in via cautelare, nell'elenco degli ammessi all’erogazione dell'assegno di cura come “ammesso e finanziabile” e, quindi, del diritto a continuare a percepire l'assegno di cura senza soluzione di continuità in quanto soggetto con disabilità gravissima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria FNA 2023 e relativa determina di approvazione e rettifica, nella parte in cui il beneficiario era qualificato come ammesso non finanziabile, nonché interruzione dell'erogazione dell'assegno di cura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, quale amministratore di sostegno del figlio affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, invalido con necessità di assistenza continua e portatore di handicap grave, impugnava la graduatoria del programma regionale assegni di cura FNA 2023 e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento, l'accertamento del diritto a essere reinserito tra gli ammessi finanziabili e la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'erogazione, oltre al risarcimento del danno. Deduceva: 1) violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza, della DGR 66/2023 e dei livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie, sostenendo che l'assegno di cura fosse una prestazione incomprimibile e non subordinabile a ragioni finanziarie; 2) violazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 26 dicembre 2016 e della DGR 121/2023, per avere la graduatoria asseritamente privilegiato anziani non autosufficienti rispetto alle persone con disabilità gravissima e per non avere considerato che il beneficiario, già percettore della misura, rientrasse nella spesa storica; 3) carenza assoluta di istruttoria e motivazione, illogicità e disparità di trattamento, per l'asserita incomprensibilità dei criteri e per l'inadeguatezza dell'assistenza domiciliare OSS rispetto alle esigenze del beneficiario autistico; 4) responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e danno da perdita di chance, quantificato nelle mensilità non percepite o in via equitativa. A seguito di ordinanza istruttoria, il Comune chiariva che tutti gli ammessi erano persone con disabilità gravissima, che la graduazione era stata effettuata secondo la scheda di valutazione sociale e, a parità sostanziale delle condizioni sociali, mediante il criterio dell'ISEE più basso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha escluso che il beneficiario fosse titolare di un diritto soggettivo incondizionato all'erogazione dell'assegno di cura: la concreta articolazione della prestazione richiede l'intermediazione di poteri pubblicistici ed è condizionata dalle risorse regionali e di bilancio. Ha distinto il nucleo minimo dei diritti incomprimibili dai LEP: mentre il primo deve essere garantito indipendentemente dalle disponibilità finanziarie, i LEP costituiscono livelli determinati dal legislatore tenendo conto delle risorse disponibili. Poiché il ricorrente non aveva dimostrato che l'assegno di cura rientrasse nel nucleo minimo del diritto, la subordinazione dell'erogazione alle risorse disponibili è stata ritenuta legittima. Ha inoltre accertato, sulla base dei chiarimenti comunali, che i criteri dell'avviso attribuivano priorità alle persone con disabilità gravissima e non agli anziani non autosufficienti; nell'ambito di tale categoria, la graduazione dipendeva dalla valutazione sociale e, ove necessario, dall'ISEE più basso. La censura di carenza di istruttoria e motivazione è stata respinta perché i criteri risultavano comprensibili e coerenti con l'avviso, mentre il criterio dell'ISEE più basso non era stato specificamente contestato. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di una lesione ingiusta di una situazione giuridica soggettiva. Spese integralmente compensate per la delicatezza degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
La condizione di handicap con connotazione di gravità è richiamata quale elemento della situazione sanitaria del beneficiario.
artt. 2 e 3 D.M. 26 dicembre 2016
Invocati dal ricorrente in relazione ai criteri di individuazione e priorità delle persone non autosufficienti; il TAR non ha ravvisato la dedotta violazione.
art. 6 Allegato B D.G.R.C. n. 70/2024
È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).
La disposizione è stata applicata per ritenere legittima la priorità assegnata alle persone con disabilità gravissima e, all'interno di tale platea, la graduazione mediante valutazione sociale e ISEE.
D.G.R.C. n. 121/2023
Richiamata quale atto regionale disciplinante il programma regionale di assegni di cura; il TAR non ha ravvisato la dedotta illegittimità della graduatoria.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale in relazione alla competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- L'assegno di cura destinato a persone non autosufficienti non attribuisce, in assenza di ulteriori presupposti, un diritto soggettivo incondizionato all'erogazione delle somme: la sua concreta attuazione richiede l'intermediazione di poteri pubblicistici ed è subordinata alle risorse finanziarie disponibili.
- La protezione costituzionale del nucleo minimo dei diritti incomprimibili non coincide automaticamente con i livelli essenziali delle prestazioni; questi ultimi possono essere determinati tenendo conto delle risorse disponibili, sicché chi invoca l'incondizionata erogazione di una prestazione deve dimostrare che essa rientri nel nucleo minimo del diritto e non soltanto qualificarla come LEP.
- È legittimo graduare le domande di accesso a un programma di assegni di cura quando l'avviso preveda una priorità per le persone con disabilità gravissima e, all'interno di tale categoria, criteri riferiti alle condizioni sociali ed economiche, tra cui la valutazione sociale e l'ISEE più basso.
- Non sussiste carenza di istruttoria o motivazione quando l'amministrazione esplicita, anche mediante documentati chiarimenti acquisiti in giudizio, che tutti gli ammessi appartengono alla categoria prioritaria, che le condizioni sociali sono state valutate secondo gli strumenti previsti dall'avviso e che l'ISEE costituisce il criterio dirimente in caso di sostanziale equivalenza delle altre condizioni.
- Il risarcimento del danno da mancata erogazione di una prestazione pubblica presuppone la lesione ingiusta di una situazione giuridica soggettiva; esclusa l'illegittimità dell'esclusione o la sussistenza di un diritto incondizionato alla prestazione, non è configurabile il danno risarcibile da perdita di chance.
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