Sentenza n. 2614/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Casandrino sull’atto di significazione e contestuale istanza ex art. 36/bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 - notificato a mezzo P.E.C. in data 12.12.2025 e protocollato il successivo 15 detti sub n. 24251 [v. all. n. 1)]- preordinato a conseguire, tra l’altro e per quanto, qui, rileva, il rilascio di at-testazione circa il decorso dei termini del procedimento e l'intervenuta formazione, nei sensi di cui alla richiamata previsione, di titolo abilitativo in sanatoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento del Comune sull'istanza ex art. 36-bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, volta anche a ottenere l'attestazione della formazione del titolo abilitativo in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 105/2024, aveva presentato una SCIA finalizzata a ottenere la sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 per un mutamento di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale riguardante due unità immobiliari. Non avendo ricevuto risposta all'istanza notificata e protocollata dal Comune, ha proposto azione avverso il silenzio, chiedendo di dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di rilasciare l'attestazione circa il decorso dei termini e la formazione del titolo tacito. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, deducendo che il ricorrente aveva già perso la proprietà dell'immobile per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione. Il TAR ha inoltre rilevato, in via subordinata, che la sanatoria richiesta sarebbe stata comunque infondata, poiché il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante tra categorie non omogenee non sarebbe riconducibile all'art. 36-bis e la nuova destinazione sarebbe incompatibile con la disciplina urbanistica comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Il ricorrente aveva già subito l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e, decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordine di ripristino, si era prodotto l'effetto acquisitivo gratuito dell'immobile e delle opere abusive al patrimonio comunale. L'accertamento dell'inottemperanza ha natura dichiarativa e formalizza un effetto acquisitivo già verificatosi, sicché il ricorrente non era più titolare del bene cui si riferivano l'istanza di sanatoria e l'azione contro il silenzio. Il giudice ha aggiunto, per completezza, che l'istanza ex art. 36-bis non avrebbe comunque potuto determinare un titolo tacito favorevole, perché la fattispecie concreta non sarebbe stata sussumibile nella disposizione e risultava dedotta l'incompatibilità della destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici comunali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
istanza ex art. 36 bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione non avrebbe consentito, nel caso esaminato, la formazione di un titolo tacito in sanatoria, poiché il mutamento di destinazione d'uso tra categorie non omogenee non era riconducibile alla fattispecie normativa e la nuova destinazione risultava incompatibile con la disciplina urbanistica comunale.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
decorso di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordine dei ripristino
La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione determina automaticamente l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e delle opere abusive; l'accertamento successivo dell'inottemperanza ha natura dichiarativa e formalizza un effetto già verificatosi.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è qualificata come misura sanzionatoria conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione e comporta la perdita della proprietà del bene da parte del soggetto inadempiente.
Massime di principio
- L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha natura dichiarativa: l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si produce automaticamente alla scadenza del termine assegnato per la demolizione e l'atto successivo si limita a formalizzare tale effetto, consentendo l'immissione in possesso e la trascrizione.
- Il soggetto che, per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, abbia già perso la proprietà dell'immobile non è legittimato a chiedere la sanatoria edilizia né a proporre l'azione avverso il silenzio relativa a un'istanza riferita a quel bene.
- Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante tra categorie non omogenee non è riconducibile alla fattispecie di sanatoria esaminata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 quando la fattispecie concreta non rientri nei presupposti normativi.
- Non può formarsi un titolo tacito di assenso in sanatoria quando l'intervento oggetto dell'istanza non è sussumibile nella disposizione invocata o quando la nuova destinazione risulta incompatibile con le vigenti previsioni urbanistiche comunali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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