Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14882/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte d'appello di Genova aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p., rilevando l'assenza della firma digitale della Tongiani, l'invio da una casella PEC non riconducibile alla stessa e la mancata autenticazione della firma manuale apposta in calce. Nel ricorso si deduceva violazione di legge: la richiesta era stata depositata ai sensi delle disposizioni transitorie (art. 87-bis d.lgs. n.150/2022) e recava la firma digitale del difensore apposta sotto quella della ricorrente, unitamente alla nomina fiduciaria e all'elezione di domicilio, sicché la sottoscrizione doveva ritenersi validamente autenticata in via tacita.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame. Ha rilevato che la cancelleria aveva verificato positivamente la firma digitale e la provenienza; benché la firma della richiedente non fosse stata espressamente autenticata dal difensore, la contestualità delle sottoscrizioni (firma del ricorrente e firma digitale del difensore posta sotto), unitamente alla nomina fiduciaria e all'elezione di domicilio, costituisce tacita autenticazione valida. Ne consegue che la richiesta di restituzione del termine è stata validamente presentata.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina della restituzione del termine; l'istanza di restituzione è il rimedio proposto dalla ricorrente e va valutata alla luce delle regole sul deposito degli atti

  • art. 87-bis d.lgs. n.150/2022

    commi 1, 2 e 7 (disposizioni transitorie)

    Disposizioni transitorie che consentono il deposito con valore legale mediante invio da casella PEC registrata nel registro generale degli indirizzi elettronici e stabiliscono le modalità di annotazione e attestazione da parte degli uffici giudiziari; applicabile anche alle istanze ex art. 175 c.p.p.

  • art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    citato nella motivazione della Corte d'appello

    Prevede l'identificazione da parte del pubblico ufficiale dopo il deposito; la Corte di appello aveva ritenuto necessario tale adempimento, ma la Cassazione ha evidenziato che, alla luce delle disposizioni transitorie e della verifica di cancelleria, la tacita autenticazione è possibile

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015 (Recce)

    Conferma che la firma del difensore può costituire, in taluni casi, autenticazione tacita della sottoscrizione del cliente

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007 (Delmonte)

    Ulteriore precedente che ammette la possibilità di riconoscere come valida una sottoscrizione del ricorrente autenticata tacitamente tramite la firma dell'avvocato

Massime di principio

  • La presentazione via PEC ha valore legale se l'invio avviene da una casella registrata nel registro generale degli indirizzi elettronici e la cancelleria attesta la data di ricezione; conservare sempre l'attestazione di ricezione.
  • La firma digitale del difensore, apposta sotto la firma del ricorrente in un atto contenente la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio, può integrare una tacita autenticazione della sottoscrizione del cliente: la mancanza di una autenticazione espressa non è automaticamente causa di inammissibilità.
  • È utile che il difensore apponga sempre la propria firma digitale e che l'atto contenga la nomina e l'elezione di domicilio per rafforzare la validità della sottoscrizione del cliente in deposito telematico.
  • Quando possibile, allegare al deposito anche documenti che comprovino la titolarità della casella PEC utilizzata e, se necessario, una autenticazione esplicita della firma del cliente per evitare contestazioni formali.
  • La richiesta di restituzione del termine non va confusa con un'impugnazione: pur non essendo impugnazione, è sottoposta alle regole sui depositi telematici e alle disposizioni transitorie (art. 87-bis), per cui va valutata secondo queste specificità.
  • Se la cancelleria verifica positivamente la provenienza e la validità della firma digitale, il giudice di merito non dovrebbe dichiarare inammissibile l'atto per sola mancanza di autenticazione espressa, ma valutare la situazione complessiva (segni di mandato, firma digitale dell'avvocato, attestazioni di ricezione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.