Cassazione Penale, Sentenza n. 20416/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il differimento dell'esecuzione della pena: 1) il differimento obbligatorio ex art. 146, comma 1, n. 3 c.p.; 2) il differimento facoltativo per grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2 c.p.; 3) la detenzione domiciliare surrogatoria ex art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. Si è allegato un quadro clinico di paraplegia da lesione midollare (D11, ferita da arma da fuoco 2009), vescica neurologica, stipsi ostinata, siringomielia insorta nel 2023 con atrofia e deficit degli arti superiori, perdita di peso e ricorrenti infezioni delle vie urinarie. La difesa ha sostenuto un peggioramento delle condizioni dopo la ricollocazione in carcere per insufficiente fisioterapia e carenza di assistenza continua e ha prodotto documentazione medica aggiornata invocando l'incompatibilità con il regime detentivo e l'erosione della dignità della detenzione e della finalità rieducativa della pena. Il Tribunale, invece, ha ritenuto che la relazione sanitaria aggiornata (20.08.2025) mostrasse stabilità della patologia, assenza di possibilità di miglioramento con ulteriori cicli fisioterapici, idoneità della cella in cui è alloggiato (sezione "paraplegici" presso la casa di reclusione di Parma, bagno attrezzato, care-giver, monitoraggio medico/infermieristico, possibile ricorso a specialisti esterni), e che il mantenimento in carcere non aggravi la patologia e consenta le terapie necessarie; ha inoltre considerato la significativa pericolosità sociale del detenuto e il rischio connesso al suo rientro nel territorio di provenienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha applicato correttamente i principi di legge e di giurisprudenza: ha valutato la documentazione medica (anche quella prodotta dalla difesa), ha preso atto della stabilità della patologia e della compatibilità delle cure con il regime detentivo (disponibilità di assistenza sanitaria, fisioterapia e strutture adeguate in carcere), e ha effettuato il bilanciamento fra tutela della salute/dignità e finalità rieducativa nonché la pericolosità sociale del soggetto (parere contrario della DDA e della Questura circa il rischio derivante dal ritorno sul territorio). Non sono emersi vizi logici, contraddittorietà motivazionale o carenze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 146 cod. pen. (comma 1, n. 3)
Differimento obbligatorio della pena quando il condannato è affetto da patologia particolarmente grave tale da rendere incompatibile lo stato detentivo e che non risponde ai trattamenti disponibili; in alternativa è possibile la detenzione domiciliare surrogatoria.
art. 147 cod. pen. (comma 1, n. 2 e comma 4)
Differimento facoltativo per chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica; la valutazione richiede accertare se la patologia comporti pericolo per la vita o probabilità di conseguenze dannose, considerando l'ambiente carcerario e i livelli di assistenza concretamente offerti; il differimento non può essere disposto o va revocato se sussiste concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (valutazione della pericolosità sociale).
art. 47-ter Ord. penit. (comma 1-ter)
Prevede la possibilità di applicare la detenzione domiciliare in sostituzione dell'esecuzione del residuo pena nelle ipotesi di differimento, secondo le condizioni e i presupposti previsti.
art. 27, comma 3 Cost.
Principio costituzionale che impone che la pena abbia funzione rieducativa e sia eseguita nel rispetto della dignità umana; norma di riferimento nel bilanciamento con il diritto alla salute.
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti; richiede valutazione comparativa tra condizioni di detenzione e stato di salute per stabilire se la detenzione configuri trattamento contrario al principio di umanità.
Massime di principio
- Il differimento obbligatorio ex art. 146 c.p. è subordinato a patologie particolarmente gravi e non rispondenti ai trattamenti disponibili; deve risultare dalle certificazioni sanitarie competenti.
- Il differimento facoltativo ex art. 147 c.p. richiede una valutazione complessiva: gravità della infermità, rischio di aggravamento in detenzione, concrete possibilità di cure e assistenza in carcere e, infine, la pericolosità sociale del condannato.
- La presenza di strutture penitenziarie idonee (cellestrutturalmente adeguate, assistenza medica/infermieristica, possibilità di fisioterapia e di ricorsi a specialisti esterni) può rendere incompatibile la richiesta di differimento qualora la patologia sia gestibile in tali condizioni.
- Il giudice deve prendere in esame tutta la documentazione medica aggiornata prodotta dalle parti; la mera produzione di referti non basta se i rilievi clinici dimostrano stabilità o gestibilità della patologia in carcere.
- La valutazione è un bilanciamento tra tutela della salute/dignità e finalità rieducativa + sicurezza pubblica: rilevante è il rischio concreto di commissione di ulteriori delitti o il pericolo derivante dal rientro nel territorio di provenienza.
- Rifiuto di terapie o mancata compliance terapeutica del detenuto può incidere negativamente sulla concessione del differimento.
- Un peggioramento soggettivamente denunciato non determina automaticamente il differimento: occorre dimostrare che le cure o l'assistenza carceraria siano insufficienti e che la detenzione configuri un trattamento inumano o degradante.
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