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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 1300 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Termini di accertamento - Raddoppio - Astratta configurabilità di ipotesi di reato - Irrilevanza dell'effettiva presentazione della denuncia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di un'ipotesi di reato. Il testo precisa che non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che sia iniziata l'azione penale; occorre invece che il fatto contestato sia astrattamente riconducibile a un reato. La mancata esibizione delle scritture contabili durante la verifica, anche se dovuta al loro furto, è indicata come elemento idoneo a far sorgere l'obbligo di denuncia.

La decisione

Il principio enunciato ammette il raddoppio dei termini quando sussistono elementi che rendono astrattamente configurabile un reato, senza richiedere la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dell'avvio dell'azione penale. Il giudice tributario deve tuttavia verificare la presenza degli elementi minimi richiesti dall'art. 331 c.p.p., così da impedire denunce strumentali. Il testo non indica le parti, il provvedimento impugnato, gli importi, l'esito concreto del giudizio o le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Spetta al giudice tributario verificare la sussistenza degli elementi minimi previsti dall'art. 331 c.p.p. per evitare l'uso strumentale della denuncia penale da parte dei verificatori.

    Il giudice tributario deve controllare che vi siano elementi minimi idonei a giustificare la denuncia penale, senza limitarsi alla sua eventuale presentazione formale, per impedire che il raddoppio dei termini dipenda da iniziative strumentali.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento può operare se i fatti contestati sono astrattamente configurabili come reato; non occorre che sia stata effettivamente presentata una denuncia né che sia iniziata l'azione penale.
  • La verifica dell'astratta configurabilità del reato compete al giudice tributario, che deve accertare la presenza degli elementi minimi richiesti dall'art. 331 c.p.p. e contrastare l'uso strumentale della denuncia.
  • La mancata esibizione delle scritture contabili può costituire un elemento idoneo a far sorgere l'obbligo di denuncia anche quando il contribuente affermi che i documenti sono stati rubati; la circostanza non esclude automaticamente il raddoppio dei termini.

Testo integrale

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