Cassazione Penale, Sentenza n. 28406/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva condannati per il reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale). Hanno contestato la qualificazione come condotta violenta (sostenendo si fosse trattato di mera resistenza passiva) e, limitatamente a Claudio Nicolanti, hanno chiesto la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria alla luce delle sue precarie condizioni economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica (ossia la censura sulla sussistenza di mera resistenza passiva) perché aspecifico e volta a una rimessa del merito, confermando quindi l'affermazione di responsabilità e la motivazione dei giudici di merito sulla condotta violenta. Ha però accolto il motivo relativo alla conversione della pena per Claudio Nicolanti, ritenendo che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la prognosi di inadempimento prevista dall'art. 58, comma 2, legge 689/1981 osti alla sostituzione solo per le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (es. semidetenzione, libertà controllata). Perciò la sentenza è annullata limitatamente al punto della conversione della pena per Claudio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame in conformità del principio di diritto enunciato. Il ricorso di Franco Nicolanti è dichiarato inammissibile; questi è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi resta irrevocabile.
Norme richiamate
Norma applicata per la qualificazione del reato quale resistenza a pubblico ufficiale; i giudici del merito hanno ritenuto provata una condotta violenta degli imputati in opposizione a un atto di ufficio (identificazione).
art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte interpreta la norma richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la 'prognosi di inadempimento' che può ostare alla sostituzione della pena detentiva si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (come semidetenzione o libertà controllata), e non alle sole pene pecuniarie.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi)
Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021 (Pizziconi)
Ribadisce che l'ostatività per la sostituzione riguarda solo le pene sostitutive con prescrizioni; è richiamata come principio vincolante per il rinvio di merito sul tema della conversione in pecuniaria.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini)
Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016 (Bolognini)
Conferma il medesimo principio sulla limitazione dell'ostatività della prognosi di inadempimento alle pene sostitutive con prescrizioni.
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014, Sgura)
Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014 (Sgura)
Ulteriore conferma del principio secondo cui la conversione in pena pecuniaria non è automaticamente esclusa per ragioni economiche del condannato e che l'ostatività prevista dall'art. 58 L. 689/1981 riguarda specificamente le sostitutive con prescrizioni.
Massime di principio
- La conversione di una pena detentiva breve in pena pecuniaria è valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere concessa anche se il condannato è in condizioni economiche disagiate; l'opposizione è giustificata solo quando sussista una ragionevole prognosi di inadempimento riferibile alle pene sostitutive con prescrizioni (es. semidetenzione, libertà controllata).
- In sede di legittimità la Corte non reinquadra i fatti né compie una rivalutazione del merito quando la motivazione dei giudici di merito è puntuale; censure aspecifiche che ripropongono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- Un ricorso può essere accolto parzialmente; la Cassazione può annullare solo la parte della decisione relativa a questioni di diritto (qui la conversione della pena) rinviando la valutazione concreta al giudice di merito perché si uniformi al principio di diritto enunciato.
- Se la motivazione di merito evidenzia condotte di violenza o resistenza attiva, è difficile ottenere in Cassazione la riclassificazione in 'resistenza passiva'; bisogna invece concentrarsi su profili di diritto o vizi formali della motivazione.
- Le spese e eventuali condanne ulteriori (es. somme alla Cassa delle ammende) possono essere disposte dalla Corte di Cassazione quando il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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