Cassazione Penale, Sentenza n. 40567/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/04/2022 che aveva disposto per il ricorrente gli arresti domiciliari per reati (cap. 1-16 escluso 3, e 19-22) tra cui corruzione, falso ideologico, peculato e cessione di stupefacenti, fondati sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Maurizio Zuppardo. Il ricorrente ha censurato la mancata verifica e i presunti mancati riscontri documentali (registri di accesso alla caserma, movimenti degli operanti), l'inattendibilità del collaboratore Zuppardo (ritardi nelle dichiarazioni, astio verso i carabinieri), la presunta falsità delle dichiarazioni di altri testi (es. D'Oro Angela) e ha prodotto indagini difensive che avrebbero dovuto scagionarlo o dimostrare l'esistenza di alternative ricostruzioni (es. coinvolgimento dell'appuntato Germano Guggio anziché del tenente Calabresi). Ha altresì contestato il superamento del termine di 180 giorni relativo alle dichiarazioni del collaboratore e dedotto l'insussistenza delle esigenze cautelari; ha proposto disponibilità a trasferimento come misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte richieste di rivalutazione del merito probatorio e non fossero sviluppate come specifiche, articolate censure idonee a disarticolare la motivazione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto un'adeguata valutazione dell'attendibilità del collaboratore Zuppardo, esaminando la credibilità intrinseca e gli elementi di riscontro (dichiarazioni di congiunti, conversazioni intercettate e note, dichiarazioni di terzi come D'Oro Angela, coerenza di una pluralità di episodi). Ha inoltre osservato che il decorso dei 180 giorni non rendeva automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni ma richiedeva un rigoroso vaglio dell'attendibilità, effettuato dal Tribunale. La Corte ha escluso la valutazione di nuovi elementi prodotti successivamente (indagini difensive e memoria integrativa) in quanto non sottoposti al vaglio del giudice di merito e quindi non valutabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a titolo di ammenda per l'inammissibilità cagionata da profili di colpa.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama la giurisprudenza interpretativa di tale norma nel senso che il giudice di merito deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori e la Corte di legittimità verifica se il giudice abbia adeguatamente motivato la gravità degli indizi e la congruenza della valutazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020 (e successive proroghe)
Norma richiamata per motivare il trattamento del ricorso (esame senza intervento delle parti), ovvero procedure speciali di trattazione previste dal decreto
Sez. U, n. 1 del 22/03/2000 (Audino) e altra giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 1 del 22/03/2000, Audino; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina); Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006 (Spennato); Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 (Magistris); Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 (Moretti)
La Corte applica principi consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: alla Corte spetta verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità degli indizi; il decorso del termine dei 180 giorni per i collaboratori non invalida automaticamente le dichiarazioni ma richiede un attento vaglio; non sono valutabili in sede di legittimità elementi probatori che non sono stati esaminati dal giudice di merito
Massime di principio
- In sede di ricorso per motivi di legittimità contro provvedimenti cautelari non è ammesso chiedere una pura rivalutazione del merito probatorio: le censure devono essere specifiche, articolate e volte a mostrare vizi logici o giuridici della motivazione. Ricorsi generici o con flusso argomentativo indistinto sono inammissibili.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono essere utilizzate per misure cautelari anche se dettagliate in fase successiva al termine dei 180 giorni; tuttavia il superamento di quel termine impone un rigoroso vaglio dell'attendibilità, che deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito.
- Per valutare l'attendibilità di un collaboratore il giudice di merito può fare riferimento a elementi di riscontro indiziario e a dichiarazioni di terzi, conversazioni intercettate e a una pluralità di episodi convergenti; la Corte di legittimità verifica la congruenza logica della motivazione ma non rientra nel merito per assumere personalmente la valutazione delle prove.
- Nuove deduzioni e prove acquisite dopo il provvedimento impugnato (es. indagini difensive svolte successivamente o memoria integrativa con nuovi allegati) non sono normalmente valutabili in sede di legittimità se non erano state sottoposte al vaglio del giudice di merito.
- Un ricorso inammissibile può comportare non solo il rigetto ma la condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nell'aver proposto un ricorso infondato o male articolato, l'applicazione di ammende; pertanto è necessario curare la tecnica di impugnazione e la specificità dei motivi.
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