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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29770/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti della banca presso cui la società intratteneva rapporti di conto corrente e di anticipi salvo buon fine. Il fallimento chiedeva la revoca di una serie di rimesse bancarie con funzione solutoria; in primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per prescrizione, poi la Cassazione aveva cassato tale decisione ritenendo valida la notifica dell'atto introduttivo e quindi interrotta la prescrizione. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva ritenuto revocabili dodici operazioni: anticipi su effetti/ricevute bancarie accreditati sul conto anticipi e subito girocontati sul conto ordinario per ripianarne lo scoperto, qualificandoli come mezzi anormali di pagamento e come rimesse aventi natura satisfattoria, in assenza di prova certa di un affidamento sul conto ordinario o di specifici accordi che rendessero le operazioni bilanciate. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 67 l.fall., 2697 c.c., 116 c.p.c. e 117 T.U.B., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova dell'affidamento sul conto corrente, nonostante la produzione di una delibera fidi e di una proposta di aumento dei fidi e nonostante il rapporto fosse sorto prima dell'entrata in vigore del T.U.B.; (2) violazione degli artt. 67 l.fall., 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che i giroconti relativi agli anticipi s.b.f. non fossero mezzi anormali di pagamento e che la banca avesse provato l'esistenza di partite bilanciate tramite consulenza di parte; (3) violazione degli artt. 67 l.fall., 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., deducendo di avere dimostrato la propria inscientia decoctionis, poiché all'epoca non vi erano protesti o procedure esecutive e la concessione di ulteriore credito era incompatibile con la conoscenza dell'insolvenza. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e travisavano la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva richiesto necessariamente un contratto scritto per provare il fido, ma aveva rilevato la mancanza di prova certa dell'affidamento e dei presupposti delle operazioni bilanciate; tali apprezzamenti di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto in modo coerente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché si poneva contro consolidati orientamenti: la sola assenza di protesti o esecuzioni non basta a dimostrare l'inscientia decoctionis, occorrendo una prova positiva della situazione percepita, e la concessione di ulteriore credito non è di per sé incompatibile con la conoscenza dello stato d'insolvenza. È rimasto pertanto assorbito il ricorso incidentale condizionato del fallimento. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    richiamato come base dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse aventi funzione solutoria e dei mezzi anormali di pagamento

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    richiamato in via subordinata nella domanda originaria

  • art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.

    evocato dalla Corte per i principi sulla prova contraria della conoscenza dello stato d'insolvenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, sia sull'affidamento sia sulla scientia decoctionis

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova presuntiva della conoscenza dell'insolvenza

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prova presuntiva della conoscenza dell'insolvenza

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato sia in tema di valutazione delle prove sia nel dedotto vizio di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per i motivi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    evocato dalla Corte per escludere che la censura di violazione di legge potesse mascherare un riesame del fatto in assenza di specifica deduzione del vizio motivazionale

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il terzo motivo perché contrario alla giurisprudenza consolidata

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 117 T.U.B.

    invocato dalla banca a sostegno della tesi sulla prova e forma dei contratti bancari

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame delle risultanze istruttorie o una diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del motivo sussiste quando la censura attribuisce alla sentenza impugnata una ratio decidendi diversa da quella effettiva, così da non confrontarsi con l'effettiva motivazione della decisione.
  • L'esistenza di un affidamento bancario non può dirsi provata sulla base di meri indizi interni o di documenti generici della banca: occorre una prova certa e riferibile al rapporto specifico, mentre il giudice di merito valuta liberamente la sufficienza del materiale probatorio.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare, l'assenza di protesti o di procedure esecutive non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inscientia decoctionis: grava sul convenuto l'onere di fornire una prova positiva di circostanze idonee a far apparire il debitore in normale esercizio dell'impresa.
  • La concessione di ulteriore credito al debitore non esclude automaticamente la conoscenza del suo stato di insolvenza, potendo rispondere anche a logiche di recupero dell'esposizione o di speranza di superamento della crisi.
  • Per escludere la revocabilità delle rimesse come pagamenti solutori o mezzi anormali di pagamento, la parte convenuta deve provare specifici accordi o una precisa funzione di provvista bilanciata delle operazioni, non essendo sufficiente la mera allegazione di movimenti contestuali in dare e avere.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioInadempimentoConto correnteMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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