Cassazione Penale, Ordinanza n. 32837/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.i.p. di Milano era stata applicata, su richiesta della difesa e con il consenso del pubblico ministero ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro anni di reclusione e 1.800 euro di multa per due episodi di rapina pluriaggravata in concorso, unificati dalla continuazione, ai danni di due diverse persone offese. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di patteggiamento: secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe dato conto in modo adeguato ed esauriente del proprio convincimento, limitandosi a formule di stile e non svolgendo un effettivo esame delle risultanze processuali e dei contenuti della richiesta ex art. 444, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, centrato sul vizio di motivazione e formulato in modo generico senza confronto con la sentenza impugnata, non rientra tra quelli consentiti. Il ricorso è stato quindi trattato de plano e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama il contenuto della richiesta di patteggiamento e il perimetro dell'assetto negoziale su cui il giudice deve pronunciarsi.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha inserito nell'art. 448 c.p.p. il comma 2-bis, restringendo l'accesso al ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha aggiunto all'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, consentendo la trattazione de plano del ricorso nelle ipotesi previste.
consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione è proposta contro sentenza di patteggiamento nei casi disciplinati dalla novella.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per denunciare mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ma ritenuta non spendibile nel caso di specie come motivo ammissibile contro il patteggiamento.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile, come motivo autonomo, il vizio di motivazione.
- La doglianza che si limiti ad affermare in modo generico la carenza o l'illogicità della motivazione, senza confronto concreto con la decisione impugnata, è inammissibile, specie nel perimetro ristretto del patteggiamento.
- Quando l'impugnazione contro il patteggiamento è proposta dopo la riforma del 2017 e non rientra nei motivi consentiti, il ricorso può essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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