Ordinanza n. 4660/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta-ter, 24 luglio 2025, n. 14706, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V-ter, 24 luglio 2025, n. 14706
Esito
La controversia
Meral S.p.A. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di appello né individua in dettaglio l’atto amministrativo originariamente contestato. In corso di giudizio, l’appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza, rappresentando la pendenza di interlocuzioni con il GSE volte alla composizione complessiva e contestuale dell’intero contenzioso pendente tra le parti. Il GSE ha aderito alla richiesta in udienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti eccezionali ragioni idonee a giustificare il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., considerata l’imminenza di un incontro tra le parti e la possibilità che l’esito delle interlocuzioni definitorie incida favorevolmente anche sulle ulteriori controversie pendenti tra Meral e il GSE. Ha quindi rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 10 novembre 2026, precisando che non saranno concessi ulteriori rinvii. Nessuna decisione è stata assunta sul merito dell’appello.
Norme richiamate
eccezionali ragioni idonee a giustificare il rinvio dell’udienza
Il rinvio dell’udienza può essere disposto in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate nella concreta prospettiva di una composizione complessiva della controversia e nella necessità di preservare l’unitarietà delle interlocuzioni tra le parti.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione può essere disposto quando ricorrano eccezionali ragioni concrete e attuali, anche consistenti nella pendenza di interlocuzioni transattive idonee a definire unitariamente più controversie connesse tra le medesime parti.
- La prospettiva di una composizione complessiva del contenzioso può giustificare il differimento della decisione di una singola causa qualora la sua definizione possa incidere sull’unitarietà del percorso negoziale in corso.
- Quando dispone il rinvio per eccezionali ragioni, il giudice può fissare contestualmente una nuova udienza e precisare che non saranno concessi ulteriori rinvii.
Come è indicizzato
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