Cassazione Civile, Ordinanza n. 13233/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, nel quale il ricorrente aveva ottenuto un decreto favorevole. Il medesimo ha poi proposto opposizione ex art. 5-ter della stessa legge, lamentando soltanto il mancato aumento della liquidazione delle spese legali ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014. La Corte d'appello di Bari ha accolto l'opposizione e ha rideterminato il compenso per la fase monitoria, liquidando le spese secondo i parametri minimi dello scaglione fino a euro 1.100,00 e senza compenso per la fase istruttoria; ha poi posto a carico del Ministero le spese della fase di opposizione. Contro questo decreto il soccombente in opposizione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 132 c.p.c. n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 24 e 111 Cost., per avere la Corte territoriale valorizzato la contumacia della parte pubblica nella liquidazione; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., per omessa o errata motivazione e per la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., del d.m. n. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., per il mancato riconoscimento della maggiorazione per l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti depositati telematicamente. Prima ancora del merito, la Corte ha esaminato la questione della notifica del ricorso: la notifica iniziale era nulla perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato; tuttavia la rinnovazione spontanea della notifica, eseguita successivamente presso l'Avvocatura generale, ha sanato la nullità con effetto ex tunc. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato, perché la liquidazione delle spese entro i limiti tabellari del d.m. n. 55/2014 non richiede specifica motivazione ed è insindacabile in cassazione se resta nei minimi e massimi previsti. Il secondo motivo è stato accolto, poiché non può essere esclusa la voce di compenso per la fase di trattazione/istruttoria: tale fase comprende non solo prove orali e consulenza tecnica, ma anche ulteriori attività difensive quali richieste di prova e memorie illustrative o integrative; di conseguenza la liquidazione della fase di opposizione è stata incrementata di euro 90,00, arrivando a euro 337,00. Il terzo motivo è stato rigettato, perché la doglianza non era specificamente riferita al decreto impugnato e, comunque, l'eventuale aumento per tecniche informatiche implica un apprezzamento di fatto del giudice di merito sulle concrete modalità di redazione degli atti, sindacabile solo per omessa pronuncia o mancanza di motivazione, vizi non dedotti in modo adeguato. La Corte ha quindi cassato il decreto nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese della fase di opposizione in euro 337,00 oltre accessori, escludendo la ripetizione delle spese del giudizio di cassazione in ragione dell'accoglimento solo parziale.
La decisione
La Corte ha rilevato che la notifica originaria del ricorso per cassazione era nulla per essere stata eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l'Avvocatura generale, ma ha ritenuto valida la successiva rinnovazione spontanea, con effetto sanante ex tunc. Nel merito ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha cassato il decreto impugnato solo nei limiti della censura accolta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese della fase di opposizione del procedimento di equa riparazione in euro 337,00, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge già indicati nel decreto impugnato. Ha inoltre escluso la ripetizione delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal ricorrente.
Norme richiamate
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione al provvedimento che aveva liquidato l'equa riparazione.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
prevede l'aumento del compenso quando gli atti depositati telematicamente sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione; la Corte evidenzia che l'applicazione concreta richiede un apprezzamento di fatto del giudice di merito.
richiamati come parametri per la liquidazione e la regolazione delle spese processuali; la Corte ribadisce che la liquidazione entro i limiti tabellari non è sindacabile se correttamente collocata nel range previsto.
invocato dal ricorrente per sostenere un vizio di motivazione della decisione sulle spese.
invocato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure sulla motivazione e sulla tutela giurisdizionale.
richiamato in relazione alla liquidazione del compenso professionale.
richiamato per escludere effetto sanante della costituzione tardiva dell'Avvocatura generale, che però nel caso non si è costituita.
richiamato per valutare la tempestività della rinnovazione della notificazione rispetto al termine lungo per impugnare.
la rinnovazione spontanea della notifica, anche se eseguita prima dell'ordine del giudice, sana la nullità della notificazione originaria con effetto ex tunc.
menzionato per rilevare che la censura non deduceva in modo specifico un'omissione di pronuncia sulla domanda di aumento per tecniche informatiche.
Massime di principio
- In materia di spese processuali liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice di merito può collocarsi tra minimo e massimo tabellare senza necessità di una motivazione specifica, purché resti nei limiti consentiti dal parametro applicabile.
- La fase di trattazione/istruttoria non coincide soltanto con l'assunzione di prove orali o consulenza tecnica, ma comprende anche attività difensive ulteriori, come richieste istruttorie e memorie illustrative o integrative; ove tali attività siano svolte, il relativo compenso non può essere escluso senza adeguata giustificazione.
- L'aumento del compenso per atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione richiede una valutazione concreta delle modalità di redazione e deposito degli atti; in cassazione la censura è ammissibile solo se specificamente diretta contro l'omessa pronuncia o la mancanza di motivazione sul punto.
- La rinnovazione spontanea della notificazione del ricorso, quando effettuata su destinatario corretto dopo una notifica originariamente nulla, sana il vizio originario con effetto ex tunc, anche se la rinnovazione interviene oltre il termine ordinario di impugnazione, purché si inserisca nel meccanismo sanante previsto dal codice.
- Una doglianza in cassazione deve essere specificamente riferita al contenuto della decisione impugnata: se il provvedimento ha già esaminato la questione, la censura che non confronti in modo puntuale la ratio decidendi è destinata al rigetto.
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