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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di pagamento TARSU per l’anno 2008, pari a complessivi 68.767 euro, notificato dal Comune alla società. Il Comune ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993: contestava che fosse stata ritenuta illegittima, per carenza di motivazione, la differenziazione tariffaria tra esercizi alberghieri e immobili adibiti a civile abitazione. La società aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo; la CTR aveva confermato tale esito, pur riconoscendo in astratto la legittimità della diversificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società. Ha ritenuto legittima la distinzione tariffaria tra alberghi e abitazioni, giustificata dalla maggiore capacità produttiva di rifiuti delle strutture alberghiere, e ha escluso che la deliberazione comunale tariffaria debba essere motivata, trattandosi di atto amministrativo generale rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.200 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8

    Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza quella domestica e quella non domestica.

    La determinazione della tariffa da parte degli enti locali consente di distinguere le utenze domestiche da quelle non domestiche, compresi gli esercizi alberghieri.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65

    In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

    La deliberazione comunale che determina tariffe TARSU è un atto generale e non deve contenere una motivazione individualizzata, anche quando stabilisce tariffe distinte per categorie di immobili.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella TARSU è in linea generale legittimo applicare tariffe diverse alle utenze domestiche e non domestiche e distinguere gli alberghi dalle abitazioni, in ragione della maggiore capacità produttiva di rifiuti attribuita agli esercizi alberghieri.
  • La deliberazione comunale che determina tariffe TARSU, in quanto atto amministrativo generale rivolto a una pluralità di destinatari, non richiede una motivazione individualizzata per ciascuna categoria tariffaria.
  • Il carattere stagionale dell’attività alberghiera non rende di per sé illegittima la tariffa differenziata; eventuali riduzioni possono dipendere dalle specifiche previsioni applicabili e dalla discrezionalità dell’ente.
  • Se la cassazione della decisione non richiede nuovi accertamenti fattuali, la Corte può decidere direttamente nel merito e respingere il ricorso originario.

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