Cassazione Penale, Sentenza n. 18866/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 635 c.p. e l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela. Sosteneva che il querelante, Bellia Mario, avendo usato l'autovettura intestata alla madre solo occasionalmente e senza una detenzione qualificata o rapporto continuativo con il bene, non fosse legittimato a proporre la querela e che quindi l'azione penale dovesse essere dichiarata improcedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui il diritto di querela ai sensi dell'art. 635 c.p. spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto non illegale con la cosa danneggiata (detenzione o godimento), anche se occasionale. Nel caso concreto era pacifico che il querelante avesse la detenzione dell'autovettura (pur intestata alla madre) e l'avesse utilizzata e posteggiata nei pressi del luogo dei fatti; pertanto l'eccezione del difensore è stata respinta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Si segnala inoltre che, in grado di merito, l'imputato Riso Angelo era stato assolto dal reato di minaccia aggravata e la pena per il delitto di danneggiamento era stata rideterminata applicando la diminuente della provocazione e rimuovendo la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno.
Norme richiamate
Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche a chi abbia un rapporto di fatto, non illegale, con la cosa danneggiata (detenzione o godimento), indipendentemente dalla proprietà formale o dalla occasionalità dell'uso.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015 (Ghiuri)
Conferma che la tutela prevista dall'art. 635 c.p. si estende a soggetti che utilizzano il bene o ne ricavano utilità, anche per titolo di fatto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010 (Dimasi)
Stabilisce che l'uso occasionale del veicolo non esclude la legittimazione alla querela; non rileva la continuità dell'uso ai fini della detenzione qualificata.
Giurisprudenza: altre pronunce citate (Geri, Buono, Sciuscio, P., Lafleur, Mocanu)
Ulteriori precedenti che affermano la legittimazione alla querela per titolari di diritti di godimento o detenzione qualificata (es.: cassiera, responsabile sicurezza, custode) e, più in generale, l'estensione della protezione a chi detiene o custodisce materialmente il bene.
Massime di principio
- Per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) la legittimazione a proporre querela non richiede la proprietà formale: basta un rapporto di fatto non illegale con il bene (detenzione o godimento).
- L'uso occasionale di un bene non esclude la legittimazione alla querela; la continuità dell'uso non è condizione necessaria.
- In casi analoghi occorre verificare la detenzione materiale o l'effettivo godimento del bene da parte della parte offesa: prove di utilizzo, parcheggio, custodia o vantaggio tratto dal bene sono rilevanti.
- Se la detenzione del bene fosse di origine illegale (es. possesso illecito), ciò potrebbe incidere sulla legittimazione alla querela; diversamente, la detenzione di fatto legittima l'istanza punitiva.
- Nel valutare l'ammissibilità di un'impugnazione fondata su difetto di querela, la giurisprudenza favorevole al concetto ampio di detenzione tende a respingere eccezioni basate sulla sola occasionalità d'uso.
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