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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08545/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo un unico motivo relativo alla recidiva. Dal testo risulta che il ricorso contestava il giudizio di maggiore pericolosità fondato sui precedenti penali, ma la censura è stata ritenuta generica perché la corte di merito aveva valorizzato numerosi precedenti, anche specifici, tenendo conto della loro epoca, della gravità dei fatti e della concreta maggiore propensione a delinquere desunta dalla condotta dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo unico sulla recidiva era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i precedenti penali specifici, la loro risalenza temporale, la gravità dei fatti e la maggiore propensione a delinquere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce in modo generico la censura sulla recidiva senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa abbia specificamente valorizzato i precedenti penali e la maggiore pericolosità dell'imputato.
  • La valutazione della recidiva può fondarsi sui precedenti penali, anche specifici, purché il giudice ne consideri l'epoca, la gravità dei fatti e la concreta capacità dell'imputato di delinquere, fornendo una motivazione individualizzata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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