Cassazione Penale, Ordinanza n. 08545/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, deducendo un unico motivo relativo alla recidiva. Dal testo risulta che il ricorso contestava il giudizio di maggiore pericolosità fondato sui precedenti penali, ma la censura è stata ritenuta generica perché la corte di merito aveva valorizzato numerosi precedenti, anche specifici, tenendo conto della loro epoca, della gravità dei fatti e della concreta maggiore propensione a delinquere desunta dalla condotta dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo unico sulla recidiva era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i precedenti penali specifici, la loro risalenza temporale, la gravità dei fatti e la maggiore propensione a delinquere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce in modo generico la censura sulla recidiva senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa abbia specificamente valorizzato i precedenti penali e la maggiore pericolosità dell'imputato.
- La valutazione della recidiva può fondarsi sui precedenti penali, anche specifici, purché il giudice ne consideri l'epoca, la gravità dei fatti e la concreta capacità dell'imputato di delinquere, fornendo una motivazione individualizzata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08365/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08371/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08394/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08405/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08422/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08423/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →