Cassazione Civile, Sentenza n. 3425/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione alla cartella esattoriale INPS per contributi omessi relativi a sei lavoratori (ex dipendenti Apulia Salus) per il periodo tra il licenziamento e la successiva transazione del 16/03/2004; la ricorrente contestava che le pronunce giudiziali che avevano disposto la reintegra fossero state superate dalla transazione, che le sentenze non avessero valore probatorio ai sensi dell'art. 2729 c.c. e che le somme corrisposte in sede di transazione non avessero natura retributiva soggetta a contribuzione (richiamando L. n. 153/1969 e D.Lgs. n. 314/1997). Inoltre deduceva vizi di motivazione e violazione delle norme sul giudicato (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la pretesa contributiva dell'INPS è fondata sulla sentenza di reintegra (Tribunale di Bari n. 9259/2002) e sulla documentazione prodotta, e che la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non incide sul rapporto previdenziale verso l'INPS. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha prodotto né trascritto il testo della transazione né riprodotto le sentenze nei termini necessari per consentire il controllo di cassazione, né ha indicato i fatti decisivi omessi nella motivazione. Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto del trasferimento d'azienda per definire la qualità dei rapporti di lavoro e la responsabilità della cessionaria; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza del rapporto sia desumibile dalle sentenze utilizzate come documenti probatori.
Richiamato dalla ricorrente per invocare il principio del giudicato; la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si è basata su un vincolante giudicato nel senso formale, ma ha utilizzato sentenze pregresse come documenti probatori e ha compiuto un autonomo accertamento di merito.
Richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. nel tema del giudicato; la Corte ha ritenuto infondato il vizio prospettato relativo all'efficacia del giudicato rispetto alla transazione.
Richiamato in connessione con i mezzi di prova e la contestazione sulla produzione documentale delle sentenze; la Corte ha sottolineato l'onere di riprodurre documenti decisivi in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la forza probatoria delle sentenze usate dall'INPS; la Corte ha invece confermato che le sentenze civili possono avere efficacia probatoria come documenti rispetto a fatti già accertati, anche verso terzi.
Interpretata nel senso che la retribuzione imponibile comprende 'tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere'; la Corte ha ritenuto che il calcolo contributivo si basa sulla retribuzione dovuta per legge/contratto e non su quanto effettivamente corrisposto, per cui una transazione non può escludere l'obbligo contributivo.
Richiamato come norma che ha ampliato le esclusioni dalla base contributiva; la Corte ha ritenuto comunque inapplicabile l'esclusione nel caso di reintegra ex art. 18 L. n. 300/1970, poiché il rapporto non si considera cessato giuridicamente.
Fondamentale per la decisione: l'ordine di reintegra determina che il rapporto di lavoro non sia giuridicamente cessato e che l'obbligo contributivo persista dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegra; la transazione non può elidere tale obbligo.
Richiamato in ordine agli oneri di contributo unificato per il ricorso; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Una transazione tra lavoratore e datore di lavoro non vincola l'INPS e non elimina l'obbligo contributivo: l'obbligo nasce ex lege con il rapporto di lavoro e persiste fino alla effettiva reintegra.
- Le sentenze civili che accertano l'esistenza del rapporto di lavoro e la reintegra possono essere utilizzate come documenti probatori anche verso terzi (INPS) per fondare pretese contributive.
- Se si contesta la valutazione di merito basata su sentenze o transazioni, in cassazione è necessario riprodurre nei fatti i documenti (testi delle sentenze e della transazione) e indicare i fatti decisivi omessi per consentire il controllo di legittimità.
- Le somme percepite in sede di transazione possono non avere natura retributiva, ma ciò non impedisce all'INPS di provare l'esistenza del credito contributivo mediante la valutazione complessiva della transazione e degli elementi di fatto (presunzioni incluse).
- L'obbligo contributivo relativo a periodi coperti da reintegra giudiziale non si estingue automaticamente per effetto di accordi tra lavoratore e datore; è necessario valutare se il rapporto si sia realmente estinto o meno ai fini previdenziali.
- Chi contesta una cartella esattoriale INPS per omesse contribuzioni deve altresì curare la prova documentale e l'interruzione della prescrizione, poiché comunicazioni e atti dell'INPS possono interrompere i termini prescrizionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 3 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3408/2022 del 03/02/2022
- Sentenza lavoro · 2 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3167/2022 del 02/02/2022
- Sentenza lavoro · 2 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3168/2022 del 02/02/2022
- Sentenza lavoro · 1 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3054/2022 del 01/02/2022
- Sentenza lavoro · 1 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 3055/2022 del 01/02/2022
- Sentenza lavoro · 31 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2873/2022 del 31/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →