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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3408/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 69 del C.C.N.L. 1995 per aver svolto le funzioni di docente vicario del dirigente scolastico negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. Il ricorso mirava a ottenere la conferma del decreto ingiuntivo originario; in sede di appello la decisione di primo grado era stata riformata con revoca del decreto. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (i) error in procedendo e pronuncia ultra petita per presunte valutazioni non sollevate in primo grado; (ii) travisamento dei decreti di delega (sostenendo che la delega riguardava la sostituzione del dirigente e non compiti specifici); (iii) errata interpretazione dell'art. 14, comma 22, d.l. n. 95/2012 e violazione dell'art. 69 C.C.N.L. 1995, con la tesi che l'interpretazione data dalla Corte d'appello priverebbe di contenuto l'art. 25, comma 5, d.lgs. n.165/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati nel merito: la Corte ha confermato che, alla luce dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n.165/2001 e dell'interpretazione fornita dall'art. 14, comma 22, d.l. n.95/2012, la delega di compiti da parte del dirigente a docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori né attribuzione di funzioni vicarie; la retribuzione per i compiti delegati può avvenire esclusivamente con risorse destinate alla remunerazione accessoria ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. per il personale scolastico. Di conseguenza l'indennità prevista dall'art. 69 C.C.N.L. 1995 non spettava al ricorrente. È stata inoltre rigettata, per genericità, la questione di legittimità costituzionale prospettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio e ad eventuali maggiori contributi unificati secondo la normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 69 C.C.N.L. 1995

    La Corte ha ritenuto che l'indennità disciplinata da tale norma richiede l'effettivo affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie; non può essere riconosciuta per mera delega di compiti come interpretata dall'art. 14, comma 22, d.l. n.95/2012.

  • art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale

    Consente al dirigente di delegare compiti a docenti ma non attribuisce automaticamente funzioni vicarie o mansioni superiori a seguito della sola delega.

  • art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito)

    Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. relativo al personale scolastico

    Interpreta l'art. 25, comma 5, escludendo che la delega di compiti costituisca affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie e stabilendo che la retribuzione per tali deleghe può essere erogata solo con fondi per la remunerazione accessoria.

  • art. 88 C.C.N.L. (remunerazione accessoria)

    art. 88, comma 2, lettera f) C.C.N.L. (riferimento nella sentenza)

    Indica le risorse e le modalità con cui deve essere corrisposta la remunerazione accessoria per compiti delegati; la Corte ha ritenuto che eventuali compensi debbano gravare su tali fondi e non dare luogo all'indennità di cui all'art. 69 C.C.N.L. 1995.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Norma del rito che disciplina il motivo di cassazione per 'error in procedendo', richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di specificità ai sensi del codice di rito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato in tema di specificità dei motivi di impugnazione: la Corte ha osservato che in cassazione è obbligatorio indicare in modo chiaro gli atti e i fatti processuali impugnati.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 e l. n. 228/2012 (art. 1, comma 17)

    Normativa richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale onere.

Massime di principio

  • La semplice delega di compiti da parte del dirigente scolastico a un docente non equivale all'affidamento di mansioni superiori né all'attribuzione di funzioni vicarie: per ottenere tale qualifica occorre prova di un effettivo e formale affidamento della funzione vicariale.
  • Se i compiti svolti dal docente rientrano nella delega prevista dall'art. 25, comma 5, d.lgs. n.165/2001, la loro retribuzione è limitata alle risorse per la remunerazione accessoria (art. 88 C.C.N.L.) e non può dar luogo all'indennità di cui all'art. 69 C.C.N.L. 1995.
  • La modifica interpretativa operata dall'art. 14, comma 22, d.l. n.95/2012 ha efficacia tale da escludere, anche retroattivamente, il riconoscimento automatico dell'indennità quando manchi prova dell'effettivo esercizio di funzioni vicarie.
  • In sede di cassazione è necessario indicare con specificità gli atti e i fatti processuali contestati e trascriverli nel ricorso; la carenza di specificità determina l'inammissibilità dei motivi processuali rilevanti.
  • Per contestare la negazione dell'indennità è utile produrre documenti formali che dimostrino la nomina o l'attribuzione esplicita delle funzioni vicarie (decreto di nomina, provvedimenti formalmente sostitutivi del dirigente, attestazioni precise sui periodi continuativi di vicarietà), non limitandosi a generiche attestazioni di svolgimento di compiti.
  • Se si pretende compenso per attività svolte, valutare se la richiesta deve essere rivolta come remunerazione accessoria secondo il CCNL e le disponibilità di bilancio dell'istituzione scolastica piuttosto che come indennità prevista per mansioni superiori.

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