Cassazione Civile, Sentenza n. 2873/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I dipendenti contestavano l'applicazione, da parte della Scuola, delle tabelle retributive del CCNL del comparto scuola statale e chiedevano il riconoscimento delle differenze retributive invocando l'art. 1, comma 11, della legge n. 115/2009 che equipara la retribuzione a quella del personale delle Scuole Europee. In grado d'appello la Scuola aveva proposto due distinti rimedi: uno tramite avvocato del libero foro e l'altro tramite l'Avvocatura dello Stato; la questione principale devoluta alla Cassazione era di ordine processuale e riguarda lo ius postulandi e la rappresentanza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma (se la Scuola debba considerarsi amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo soggetta al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato) oltre a varie questioni di merito relative all'applicabilità della normativa retributiva prevista dalla legge n. 115/2009 e ai profili probatori e di quantificazione degli importi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente la questione processuale: ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato da avvocato del libero foro (n. 28808/2015) e ha accolto il primo motivo del ricorso notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato (n. 28914/2015), con il principio che la Scuola per l'Europa di Parma va qualificata quale amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo e pertanto la rappresentanza e il patrocinio in giudizio spettano all'Avvocatura dello Stato (i.e. ius postulandi esclusivo). Perciò la sentenza della Corte d'Appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione perché riesamini la controversia tenendo conto della correttezza della rappresentanza erariale e provveda anche sulle spese; le questioni di merito (sulle differenze retributive) sono state assorbite e non decise dalla Cassazione. Inoltre la Corte ha precisato che la legge n. 208/2015 che espressamente attribuisce il patrocinio all'Avvocatura non ha effetti retroattivi ma ha funzione chiarificatrice/confermativa rispetto alla disciplina previgente.
Norme richiamate
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 1)
Il regio decreto stabilisce il patrocinio istituzionale dell'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni indicate: la Corte ha interpretato la norma come applicabile anche alle amministrazioni statali organizzate ad ordinamento autonomo, riconoscendo quindi lo ius postulandi esclusivo all'Avvocatura per la Scuola per l'Europa di Parma
Legge 15 luglio 2009, n. 115 (art. 1, commi 8 e 11)
"comma 11: corresponsione al personale ... di una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee"
La disposizione riconosce la retribuzione secondo il parametro delle Scuole Europee; il Collegio ha ritenuto che tale norma contribuisce a inquadrare la Scuola nell'ordinamento scolastico statale e non deroga al principio del patrocinio erariale
D.M. 27 luglio 2010, n. 138 (Regolamento della Scuola per l'Europa di Parma)
Il regolamento richiama norme dell'ordinamento scolastico (T.U. n. 297/1994, DPR n. 275/1999) e rinvia, ove compatibile, alla disciplina nazionale e contrattuale del personale scolastico: questo collegamento è stato considerato dalla Corte elemento idoneo a qualificare la Scuola come istituzione scolastica soggetta al patrocinio dell'Avvocatura
D.P.R. n. 275/1999 (art. 14, comma 7-bis, come integrato dal D.P.R. n. 352/2001)
"L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e difesa... di tutte le istituzioni scolastiche cui sia stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica"
Norma richiamata dalla Corte per confermare l'ambito applicativo del patrocinio erariale anche alle istituzioni scolastiche autonome dotate di personalità giuridica
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 344)
"La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611/1933"
Disposizione chiarificatrice/confermativa: rende esplicito ciò che la Corte ritiene già desumibile dal quadro normativo previgente, senza tuttavia modificare retroattivamente la disciplina
Convenzione istitutiva delle Scuole Europee (art. 6)
"a ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica... e con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico"
La Convenzione contribuisce a qualificare le Scuole come istituti che, per la loro natura e trattamento giuridico, vanno collocati nell'ambito dell'ordinamento pubblico dello Stato ospitante
Art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Richiamato nelle doglianze di merito dai ricorrenti; la Corte non ha deciso le questioni probatorie essendo prevalso il profilo processuale della rappresentanza
Art. 429 cod. proc. civ. e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Richiamate in relazione alla quantificazione degli accessori del credito: la Corte d'appello aveva osservato un errore nella liquidazione degli accessori da parte del Tribunale (liquidati con art. 429 c.p.c. invece che nei limiti previsti dalla legge n. 724/1994)
Art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in L. n. 176/2020)
Norma processuale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte della Procura Generale nel procedimento di legittimità
Massime di principio
- Quando un ente scolastico ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo assetto normativo lo inserisce nel sistema delle istituzioni scolastiche statali (richiami normativi, organi nominati dal Ministero, rinvii al T.U. e ai DPR), la rappresentanza e il patrocinio in giudizio spettano all'Avvocatura dello Stato: gli atti compiuti dall'ente senza la necessaria difesa erariale possono essere affetti da nullità per difetto di ius postulandi
- Una legge sopravvenuta che esplicita o conferma una disciplina (es. attribuzione esplicita del patrocinio all'Avvocatura) non necessariamente modifica retroattivamente la qualificazione giuridica anteriore: può avere funzione chiarificatrice e rafforzare un'interpretazione preesistente
- Se la stessa sentenza d'appello è impugnata tempestivamente con due ricorsi identici, il primo valido consumare il potere di impugnazione rende inammissibile il secondo; occorre verificare la validità del primo ricorso per decidere su eventuali duplicazioni
- Se in giudizio prevale una questione processuale (es. difetto di rappresentanza competente), le questioni di merito possono rimanere assorbite e saranno esaminate solo dopo la regolarizzazione della rappresentanza e il nuovo esame del merito in sede di rinvio
- Nelle controversie retributive fondate su norme speciali (es. equiparazione retributiva prevista dalla legge n. 115/2009), è fondamentale verificare la portata cogente della norma, i profili contrattuali non derogabili e l'effettiva istruttoria sulla verifica dei requisiti; tuttavia la Corte di legittimità può decidere prima la qualificazione giuridica dell'ente quando questo incide sulla validità degli atti processuali
- In caso di errori di quantificazione degli accessori del credito, occorre applicare le norme specifiche di legge che regolano la liquidazione degli interessi e della rivalutazione, evitando il cumulo non consentito
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