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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2873/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I dipendenti contestavano l'applicazione, da parte della Scuola, delle tabelle retributive del CCNL del comparto scuola statale e chiedevano il riconoscimento delle differenze retributive invocando l'art. 1, comma 11, della legge n. 115/2009 che equipara la retribuzione a quella del personale delle Scuole Europee. In grado d'appello la Scuola aveva proposto due distinti rimedi: uno tramite avvocato del libero foro e l'altro tramite l'Avvocatura dello Stato; la questione principale devoluta alla Cassazione era di ordine processuale e riguarda lo ius postulandi e la rappresentanza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma (se la Scuola debba considerarsi amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo soggetta al patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato) oltre a varie questioni di merito relative all'applicabilità della normativa retributiva prevista dalla legge n. 115/2009 e ai profili probatori e di quantificazione degli importi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto prevalente la questione processuale: ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato da avvocato del libero foro (n. 28808/2015) e ha accolto il primo motivo del ricorso notificato dall'Avvocatura Generale dello Stato (n. 28914/2015), con il principio che la Scuola per l'Europa di Parma va qualificata quale amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo e pertanto la rappresentanza e il patrocinio in giudizio spettano all'Avvocatura dello Stato (i.e. ius postulandi esclusivo). Perciò la sentenza della Corte d'Appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione perché riesamini la controversia tenendo conto della correttezza della rappresentanza erariale e provveda anche sulle spese; le questioni di merito (sulle differenze retributive) sono state assorbite e non decise dalla Cassazione. Inoltre la Corte ha precisato che la legge n. 208/2015 che espressamente attribuisce il patrocinio all'Avvocatura non ha effetti retroattivi ma ha funzione chiarificatrice/confermativa rispetto alla disciplina previgente.

Norme richiamate

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 1)

    Il regio decreto stabilisce il patrocinio istituzionale dell'Avvocatura dello Stato per le amministrazioni indicate: la Corte ha interpretato la norma come applicabile anche alle amministrazioni statali organizzate ad ordinamento autonomo, riconoscendo quindi lo ius postulandi esclusivo all'Avvocatura per la Scuola per l'Europa di Parma

  • Legge 15 luglio 2009, n. 115 (art. 1, commi 8 e 11)

    "comma 11: corresponsione al personale ... di una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee"

    La disposizione riconosce la retribuzione secondo il parametro delle Scuole Europee; il Collegio ha ritenuto che tale norma contribuisce a inquadrare la Scuola nell'ordinamento scolastico statale e non deroga al principio del patrocinio erariale

  • D.M. 27 luglio 2010, n. 138 (Regolamento della Scuola per l'Europa di Parma)

    Il regolamento richiama norme dell'ordinamento scolastico (T.U. n. 297/1994, DPR n. 275/1999) e rinvia, ove compatibile, alla disciplina nazionale e contrattuale del personale scolastico: questo collegamento è stato considerato dalla Corte elemento idoneo a qualificare la Scuola come istituzione scolastica soggetta al patrocinio dell'Avvocatura

  • D.P.R. n. 275/1999 (art. 14, comma 7-bis, come integrato dal D.P.R. n. 352/2001)

    "L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e difesa... di tutte le istituzioni scolastiche cui sia stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica"

    Norma richiamata dalla Corte per confermare l'ambito applicativo del patrocinio erariale anche alle istituzioni scolastiche autonome dotate di personalità giuridica

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 344)

    "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611/1933"

    Disposizione chiarificatrice/confermativa: rende esplicito ciò che la Corte ritiene già desumibile dal quadro normativo previgente, senza tuttavia modificare retroattivamente la disciplina

  • Convenzione istitutiva delle Scuole Europee (art. 6)

    "a ciascuna Scuola è riconosciuta la personalità giuridica... e con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico"

    La Convenzione contribuisce a qualificare le Scuole come istituti che, per la loro natura e trattamento giuridico, vanno collocati nell'ambito dell'ordinamento pubblico dello Stato ospitante

  • Art. 2697 cod. civ. (onere della prova)

    Richiamato nelle doglianze di merito dai ricorrenti; la Corte non ha deciso le questioni probatorie essendo prevalso il profilo processuale della rappresentanza

  • Art. 429 cod. proc. civ. e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Richiamate in relazione alla quantificazione degli accessori del credito: la Corte d'appello aveva osservato un errore nella liquidazione degli accessori da parte del Tribunale (liquidati con art. 429 c.p.c. invece che nei limiti previsti dalla legge n. 724/1994)

  • Art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in L. n. 176/2020)

    Norma processuale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte della Procura Generale nel procedimento di legittimità

Massime di principio

  • Quando un ente scolastico ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo assetto normativo lo inserisce nel sistema delle istituzioni scolastiche statali (richiami normativi, organi nominati dal Ministero, rinvii al T.U. e ai DPR), la rappresentanza e il patrocinio in giudizio spettano all'Avvocatura dello Stato: gli atti compiuti dall'ente senza la necessaria difesa erariale possono essere affetti da nullità per difetto di ius postulandi
  • Una legge sopravvenuta che esplicita o conferma una disciplina (es. attribuzione esplicita del patrocinio all'Avvocatura) non necessariamente modifica retroattivamente la qualificazione giuridica anteriore: può avere funzione chiarificatrice e rafforzare un'interpretazione preesistente
  • Se la stessa sentenza d'appello è impugnata tempestivamente con due ricorsi identici, il primo valido consumare il potere di impugnazione rende inammissibile il secondo; occorre verificare la validità del primo ricorso per decidere su eventuali duplicazioni
  • Se in giudizio prevale una questione processuale (es. difetto di rappresentanza competente), le questioni di merito possono rimanere assorbite e saranno esaminate solo dopo la regolarizzazione della rappresentanza e il nuovo esame del merito in sede di rinvio
  • Nelle controversie retributive fondate su norme speciali (es. equiparazione retributiva prevista dalla legge n. 115/2009), è fondamentale verificare la portata cogente della norma, i profili contrattuali non derogabili e l'effettiva istruttoria sulla verifica dei requisiti; tuttavia la Corte di legittimità può decidere prima la qualificazione giuridica dell'ente quando questo incide sulla validità degli atti processuali
  • In caso di errori di quantificazione degli accessori del credito, occorre applicare le norme specifiche di legge che regolano la liquidazione degli interessi e della rivalutazione, evitando il cumulo non consentito

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