Cassazione Civile, Sentenza n. 3054/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio prestato in regime di convenzione ai fini dell'inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria (richiamando il d.P.C.M. 8/3/2001 n. 13961 e l'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992) e, in via subordinata, la corresponsione dell'indennità di esclusività parametrata al servizio convenzionato. Sosteneva che, sebbene l'ingresso in ruolo fosse avvenuto per concorso, egli aveva successivamente conseguito l'idoneità prevista dall'art. 8 e aveva mantenuto continuità, anche attraverso aspettativa, con il servizio convenzionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il giudizio di merito che aveva ritenuto venuta meno la continuità utile tra il rapporto in convenzione e il successivo rapporto di pubblico impiego instaurato per concorso, essendo quest'ultimo contratto estintivo e costitutivo di un nuovo rapporto. Ha altresì stabilito che l'indennità di esclusività e le relative previsioni contrattuali si applicano solo al servizio svolto in regime di lavoro subordinato e non al periodo prestato in regime di convenzione. La questione di legittimità costituzionale proposta non è stata ritenuta non manifestamente fondata. Sono compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 502 del 1992
art. 8, commi 1-bis e 2-bis
Disciplina l'inquadramento dei convenzionati in ruolo per opzione; la Corte interpreta i commi come applicabili alla specifica procedura di inquadramento a domanda e non estendibili ai medici transitati in ruolo tramite concorso
d.lgs. n. 254 del 2000
Ha introdotto il comma citato dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992; la sua efficacia è limitata alla modalità di inquadramento prevista
D.P.C.M. 8 marzo 2001 n. 13961
Stabilisce i criteri per il riconoscimento di anzianità ed esperienza per i convenzionati in vista dell'inquadramento; la Corte la interpreta in senso restrittivo, applicabile solo a chi è stato inquadrato tramite le procedure previste dall'art. 8
CCNL dirigenza sanitaria 8 giugno 2000
Le norme sull'indennità di esclusività e sulla esperienza professionale si riferiscono al lavoro subordinato (rapporti a tempo determinato o indeterminato) e non comprendono i periodi in regime di convenzione
Accordo interpretativo (interpretazione autentica) 12 luglio 2002
contratto collettivo di interpretazione autentica
Fornisce elementi interpretativi utili ma conferma che la nozione di esperienza professionale ai fini contrattuali riguarda il lavoro subordinato senza soluzione di continuità
DPR n. 761 del 1979
artt. 24, 25, 26, comma 1
Prevedono equiparazioni utili a fini concorsuali, ma tali equiparazioni non comportano automaticamente riconoscimenti giuridici o economici per i servizi prestati in convenzione
legge n. 833 del 1978
Definisce i rapporti convenzionali nel SSN come rapporti libero-professionali privi del requisito della subordinazione; rilevanza centrale per la distinzione normativa
legge n. 449 del 1997
Indica i casi di inquadramento in ruolo dei convenzionati; il d.P.C.M. 2001 trova applicazione solo ai convenzionati inquadrati ai sensi di questa norma
d.lgs. n. 165 del 2001
art. 64 e art. 63, comma 5
Attribuiscono rilievo e poteri all'ARAN e consentono l'utilizzo delle interpretazioni autentiche dei contratti collettivi; citate per la rilevanza delle pronunce e degli accordi collettivi
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma procedurale richiamata per effetti relativi al contributo unificato nel giudizio di legittimità; la sentenza dà atto dell'eventuale ulteriore versamento
Massime di principio
- Il periodo prestato in regime di convenzione non è automaticamente computabile come anzianità utile per indennità o progressioni contrattuali riservate al personale dipendente: rileva solo ove l'inquadramento sia avvenuto tramite le procedure specifiche previste per i convenzionati (art. 8 d.lgs. 502/1992 e d.P.C.M. 2001).
- L'indennità di esclusività prevista dai CCNL si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato; i servizi svolti in regime di convenzione non sono assimilabili per tali finalità.
- Il passaggio a ruolo tramite concorso pubblico costituisce, di norma, un nuovo rapporto che interrompe la continuità del precedente rapporto convenzionale; la prova dell'interruzione o della continuità spetta al lavoratore e il giudice di merito può verificare il carattere estintivo del nuovo contratto.
- Le equiparazioni previste per fini concorsuali o amministrativi non implicano automaticamente riconoscimenti economici o giuridici per i periodi convenzionali.
- Le censure costituzionali volte ad ottenere un'ampia assimilazione tra rapporti convenzionali e rapporto di pubblico impiego difficilmente superano la soglia della non manifesta infondatezza quando si fondano sulla distinzione di principio tra lavoro autonomo e subordinato.
- In casi simili è fondamentale documentare in modo preciso la natura del passaggio in ruolo (opzione ex art. 8 vs concorso), la continuità del rapporto e la tipologia contrattuale per valutare la possibilità di riconoscimento dell'anzianità o di emolumenti contrattuali
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