Ordinanza n. 87/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto di diniego rilascio porto di fucile uso caccia prot.-OMISSIS-, notificato in data 31/01/2026 e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente ancorché non comunicato al ricorrente e di cui egli non sia a conoscenza:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, nonché la caducazione degli ulteriori atti connessi o conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso e precisa che la decisione cautelare è adottata in disparte ogni considerazione su di essi. La questione esaminata riguarda quindi esclusivamente la sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, ritenuto requisito indefettibile, insieme al fumus boni iuris, per l'accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha osservato che il ricorso riguarda principalmente il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza e che la perdurante efficacia di tale diniego non è idonea ad arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito. La valutazione cautelare sui motivi di ricorso è stata espressamente lasciata impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma; il periculum in mora costituisce uno dei due elementi indefettibili per l'accoglimento della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, il periculum in mora è requisito indefettibile, distinto dal fumus boni iuris, e la sua mancanza è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione.
- Il diniego di un'istanza di rilascio di una licenza amministrativa non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, se il ricorrente non dimostra un concreto pregiudizio cautelare ulteriore rispetto alla perdurante efficacia del diniego.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum non implica una decisione sui motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato, che restano impregiudicati per la fase di merito.
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