Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31401/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello di Roma che, nell'ambito dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dall'Autorita giudiziaria portoghese per reati corrispondenti agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (importazione di ingenti quantità di cocaina), aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) che il mandato oggetto del procedimento riguardava i medesimi fatti oggetto di un precedente mandato per i quali era gia stato rifiutato in passato la consegna a causa della pendenza di un procedimento nazionale presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria; la Corte territoriale aveva ritenuto superata la condizione ostativa per la mera presentazione della richiesta di archiviazione, senza considerare che il procedimento interno era ancora pendente; 2) carenza o apparente motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga, atteso che non si era considerata la situazione personale del ricorrente (incensuratezza, inserimento nel tessuto sociale, dimora stabile, legami familiari, rispetto della precedente misura cautelare, condizione di fatto in libertà dopo il rifiuto della consegna e impegno a reperire occupazione). Il ricorrente ha inoltre depositato documentazione comprovante la coincidenza dei fatti e le precedenti decisioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa composizione della Corte di appello di Roma. Motivazione: la Corte territoriale ha dato una motivazione meramente apparente in relazione alla presunta cessazione della condizione ostativa derivante dalla pendenza del procedimento interno, omettendo di valutare l'identita fattuale a prescindere dalla qualificazione giuridica e l'effettiva definizione del procedimento nazionale; inoltre la motivazione circa il pericolo di fuga e la necessita della custodia cautelare e risultata generica e priva dei requisiti di concretezza e specificita richiesti dalla giurisprudenza, non avendo indicato elementi sintomatici e attuali tali da giustificare il rischio di sottrazione alla procedura di consegna. Conseguenza pratica: annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare e rimessione della decisione alla Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990

    art. 73; art. 80, comma 2

    Identifica la fattispecie penale contestata (importazione/traffico di stupefacenti) oggetto del mandato d'arresto europeo; la Corte ha rilevato che, pur se la qualificazione giuridica puo differire, va comunque verificata l'identita sostanziale dei fatti rispetto al procedimento nazionale

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Stabilisce le condizioni e le modalita per l'emissione di misure cautelari in materia di mandato d'arresto europeo; la Corte richiama l'obbligo di motivazione concreta, specifica e attuale del pericolo di fuga per giustificare la custodia cautelare

  • Legge n. 69/2005

    Prevede il motivo facoltativo di rifiuto della consegna in caso di pendenza di procedimento nazionale per gli stessi fatti; la Corte ha rilevato che la semplice richiesta di archiviazione non vale a provare che la pendenza sia venuta meno e che va valutata l'effettiva conclusione del procedimento interno

  • Legge n. 69/2005

    Norma citata per gli adempimenti formali a seguito della decisione; la Corte ne ordina l'esecuzione a cura della cancelleria (adempimenti amministrativi connessi alla decisione sul mandato d'arresto europeo)

  • Cass. Sez. 6, n. 27357/2013 (Elmazaj)

    Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, Rv. 256568

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la motivazione sul pericolo di fuga deve avere connotati di concretezza e fondarsi su circostanze specifiche e rivelatrici di un reale rischio di allontanamento

  • Cass. Sez. 6, n. 34525/2023 (Surdu)

    Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178

    Giurisprudenza richiamata per precisare che i requisiti di concretezza ed attualita del pericolo di fuga devono essere valutati con riferimento agli elementi concreti della vita del richiesto e alle esigenze proprie del procedimento di consegna

Massime di principio

  • Se esiste un procedimento nazionale pendente per gli stessi fatti, il giudice della consegna deve verificare l'identita sostanziale dei fatti a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica; la mera presentazione di una istanza di archiviazione non e di per se sufficiente a ritenere superata la condizione ostativa derivante dalla pendenza.
  • La valutazione sulla sussistenza del pericolo di fuga per giustificare misure cautelari in materia di mandato d'arresto europeo richiede motivazione concreta, specifica e attuale: devono essere indicati elementi sintomatici e oggettivi (es. precedenti tentativi di sottrazione, collegamenti esteri, disponibilita di documenti di viaggio, mancati legami familiari o sociali) che rendano probabile la sottrazione.
  • Circostanze personali favorevoli (incensuratezza, dimora stabile, legami familiari, inserimento lavorativo o ricerca di lavoro, rispetto di precedenti misure cautelari) devono essere valutate e possono concorrere a escludere o attenuare il pericolo di fuga; la loro omessa considerazione puo determinare l'annullamento della misura cautelare in sede di Cassazione.
  • Quando la motivazione dell'ordinanza appare generica o meramente formale, la Cassazione puo annullare e rinviare il procedimento per un nuovo giudizio assegnato a diversa composizione; nel rinvio il giudice di merito dovra svolgere un esame puntuale sia sull'identita fattuale rispetto al procedimento interno sia sui concreti elementi di rischio di sottrazione.
  • In difetto di precisi elementi a sostegno del pericolo di fuga, le misure detentive di massima gravita (custodia in carcere) sono difficilmente giustificabili nel contesto del mandato d'arresto europeo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.