Cassazione Penale, Sentenza n. 11833/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato la dichiarazione di estinzione per decorso dei termini di fase. Contestano la determinazione del dies a quo per il calcolo dei termini di fase delle misure cautelari non custodiali: sostengono che l'art. 308 cod. proc. pen. parla di "misure" e non di "misura" e che, in caso di successione di misure non custodiali, il termine di fase debba decorrere dall'inizio della prima misura non custodiale (cumulo/retrodatazione), evitando così che una sostituzione successiva eluda i limiti temporali della fase.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati (inammissibili), confermando il principio secondo cui, per le misure cautelari personali non custodiali, ciascun periodo decorre autonomamente dal momento di esecuzione/ notifica della singola ordinanza che dispone la misura. Ha precisato che la regola della "fungibilità" prevista dall'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. rileva solo per le misure detentive e non si applica alle misure non detentive; inoltre ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude il cumulo dei periodi per misure non custodiali e riconosce l'applicazione del raddoppio dei termini di fase ai sensi dell'art. 308, comma 1. Ha altresì escluso la possibilità di retrodatazione frazionando la durata complessiva delle misure quando non si tratti della "medesima misura". Per effetto dell'inammissibilità il Collegio ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ciascuno (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 284, comma 5 cod. proc. pen.
La regola della "fungibilità" (proseguimento del termine di fase in caso di passaggio tra misure) si applica solo alle misure personali detentive e non alle misure non detentive
I termini di fase vanno computati, per le singole misure non custodiali, a partire dal momento in cui le rispettive ordinanze sono notificate/eseguite; l'art. 297, comma 3 (contestazione a catena/retrodatazione) si applica solo se le ordinanze dispongono la medesima misura
Riferimento ai termini tempi di custodia/phase che, se dovuto, possono essere raddoppiati ai sensi dell'art. 308
art. 308, comma 1 cod. proc. pen.
Il raddoppio dei termini previsto dall'art. 303 si applica anche ai termini di fase con riferimento alle misure cautelari non custodiali
Richiamato nel contesto delle questioni di retrodatazione e delle interpretazioni delle Sezioni unite; non direttamente risolutivo nel presente caso
Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico della parte che propone ricorso inammissibile o manifestamente infondato e la possibilità di comminare somme a favore della Cassa delle ammende
Sent. Corte Cost. n. 233/2011
Decisione citata dai ricorrenti ma ritenuta relativa ad ipotesi di custodia cautelare in carcere e quindi non decisiva per la questione delle misure non custodiali
Sent. Corte Cost. n. 292/2013
Decisione richiamata dai ricorrenti riguardante l'art. 309 e l'art. 297 comma 3 nell'interpretazione delle Sezioni unite; ritenuta non applicabile al caso concreto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 44700/2015 - Singh)
Termine iniziale delle misure personali non custodiali decorre dalla loro esecuzione, indipendentemente da misure precedenti più gravi
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 10273/2019 - Aiello)
Applicazione successiva di più misure coercitive non custodiali non comporta il cumulo dei periodi ai fini dei termini di fase; ciascuna decorrenza va computata dalla notifica/ esecuzione della specifica ordinanza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 28693/2020 - Corini)
Conferma che l'art. 308, comma 1, trova applicazione anche ai termini di fase per le misure non custodiali (raddoppio)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 26308/2021 - La Torre)
Esclude l'applicabilità dell'art. 297, comma 3 (contestazione a catena) se le misure successive non sono la 'medesima misura', e quindi esclude la retrodatazione per misure eterogenee
Massime di principio
- Per le misure cautelari personali non custodiali successive, il termine di fase per ciascuna misura decorre autonomamente dal momento della sua esecuzione/ notifica; non si cumulano i periodi delle singole misure non custodiali
- La regola di "fungibilità" prevista dall'art. 284, comma 5, c.p.p. riguarda specificamente le misure detentive e non si estende alle misure non detentive
- Il raddoppio dei termini previsto dall'art. 308 si applica anche ai termini di fase relativi alle misure non custodiali
- La retrodatazione (contestazione a catena) è possibile solo quando successive ordinanze dispongono la medesima misura; in presenza di misure eterogenee la retrodatazione frazionata non è ammessa
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); chi impugna deve quindi ancorare il ricorso a argomentazioni giurisprudenziali forti
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