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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione del Servizio Amministrativo Generale del Comune di Oratino, n. 29 del 17.04.2024, notificata in data 24.04.2024, con la quale il Responsabile della relativa Area Amministrativa ha revocato la Determinazione del Comune di Oratino n. 143 del 30.07.2018, avente ad oggetto “rettifica catastale tra il reale proprietario della particella n. 495, ricadente sul Foglio n. 29, ed il Comune di Oratino per la porzione di terreno impropriamente denominata strada comunale, da identificare per mq. 82 circa. Provvedimento”; nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso;

Giustizia amministrativa202400201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale che ha revocato un precedente provvedimento di rettifica catastale relativo a una porzione di terreno impropriamente denominata strada comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Oratino che ha revocato un precedente provvedimento del 2018 avente a oggetto la rettifica catastale tra il reale proprietario di una particella e il Comune, con riferimento a una porzione di terreno di circa 82 metri quadrati. Dall'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, rilevata l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedano un'effettiva trattazione del merito, ha chiesto alla parte costituita di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, la parte dovrà inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR ha adottato un'ordinanza interlocutoria e istruttoria, senza decidere il merito della domanda di annullamento. È stato disposto che la parte costituita depositi entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione, sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. Il provvedimento è adottato ai fini della migliore organizzazione dei ruoli e in applicazione dei principi di cooperazione processuale e ragionevole durata del processo. Ogni decisione è stata espressamente riservata al Collegio.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori ritenuti necessari ai fini della decisione.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    È richiamato quale fondamento del dovere di cooperazione processuale delle parti e del giudice nella gestione efficiente del contenzioso.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato in relazione alla funzionalità dell'attività del tribunale e alla selezione dei ricorsi da inserire nei ruoli di udienza.

  • decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022

    Le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato sono richiamate quale criterio organizzativo per la riduzione dei giudizi pendenti e la fissazione prioritaria delle cause che richiedono effettiva trattazione.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima della fissazione o della trattazione effettiva del merito.
  • Quando la parte dichiara che permane l'interesse alla decisione, può esserle richiesto di indicare le eventuali connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi amministrativi pendenti, al fine di favorire una trattazione coordinata e razionale.
  • Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo impone alle parti di fornire tempestivamente informazioni rilevanti sull'attualità dell'interesse, sulle vicende estintive o d'improcedibilità e sui collegamenti con altri giudizi.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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