Ordinanza n. 2422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro provvedimenti prefettizi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado contro provvedimenti della Prefettura e del Ministero dell’Interno. Dal testo emerge che l’appello cautelare riguardava, in particolare, le censure relative alla motivazione dei provvedimenti impugnati. Non sono indicati ulteriori motivi specifici né il contenuto sostanziale dei provvedimenti prefettizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare nei sensi indicati in motivazione, senza concedere direttamente una misura sospensiva. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, sede nella quale dovranno essere approfondite, in particolare, le censure concernenti l’aspetto motivazionale dei provvedimenti impugnati. Ha quindi ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base dell’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR.
ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Consente, nella fase cautelare, di tutelare le esigenze dedotte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché mediante l’adozione di una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapida trattazione del merito, il giudice può accogliere l’appello cautelare disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
- La sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma autonoma di tutela cautelare, idonea quando l’urgenza non richieda necessariamente la sospensione immediata dell’atto.
- Le censure relative alla motivazione del provvedimento amministrativo possono richiedere un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare e giustificare la definizione della controversia mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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