Cassazione Penale, Sentenza n. 29890/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per estorsione: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per eccessiva valutazione delle sole dichiarazioni delle persone offese e per aver attribuito anche al ricorrente condotte di minaccia/violenza nonostante avesse svolto soltanto la riscossione; (2) illegittima applicazione dell'aggravante della piu' persone riunite poiche' i coimputati non avrebbero agito congiuntamente nelle minacce; (3) omessa motivazione rispetto alle dichiarazioni dei testi a difesa, riproposte in appello ma non valutate; (4) mancata concessione delle attenuanti in prevalenza e vizio di valutazione delle circostanze, anche alla luce del notevole intervallo temporale tra fatti e condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo richiedeva una riesamina dei fatti, materia esclusa dal giudizio di legittimita' (impossibilita' di rinnovare la valutazione probatoria); il secondo motivo e' infondato perche' la contemporanea presenza dei due soggetti rafforza le minacce e giustifica l'aggravante; il terzo e' inammissibile perche' le doglianze sulle dichiarazioni di difesa non erano state dedotte in appello (art. 606 c.p.p., comma 3); il quarto e' inammissibile perche' i giudici di merito hanno motivato adeguatamente la gravita' e le modalita' allarmanti del fatto. Per effetto di quanto sopra il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
indica la forma di trattazione del ricorso (misure procedurali adottate), utilizzata per lo svolgimento dell'udienza; rilevanza processuale ma non sul merito
impedisce che la Corte di cassazione esamini questioni non previamente dedotte nel gravame; doglianze nuove o non formulate in appello sono inammissibili
attribuisce alla Corte di cassazione il potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o ritenuto colpevole
giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012
ribadisce il limite del giudizio di legittimita': la cassazione non puo' rinnovare la valutazione probatoria o sostituirsi al merito nella ricostruzione dei fatti
Massime di principio
- La Corte di cassazione non e' chiamata a rinnovare la valutazione dei fatti o delle prove: i motivi che chiedono una rivalutazione probatoria sono di norma inammissibili
- Le doglianze non svolte nel grado d'appello sono precluse in cassazione: chi impugna deve dedurre specificamente in appello i profili che intende poi portare in legittimita'
- La semplice presenza silenziosa di un coimputato durante minacce o violenze puo' essere valutata come elemento rafforzativo dell'aggravante della piu' persone riunite se contribuisce a intimidire la vittima
- I giudici di merito devono fornire una motivazione congrua e articolata; chi contesta la motivazione deve confrontarsi specificamente con l'apparato argomentativo delle sentenze precedenti, altrimenti ricade nell'aspecificita' ed inammissibilita'
- Il tempo intercorso tra i fatti e la condanna non garantisce automaticamente l'applicazione di attenuanti: va comunque valutata la gravita' e le modalita' dell'azione criminosa
- Presentare motivi manifestamente inammissibili o infondati puo' comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende)
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