Cassazione Penale, Sentenza n. 24248/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03-11-2022 del Tribunale del Riesame di Latina che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di procura speciale, l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo del 29-09-2022 relativo all'area in Terracina (località Borgo Hermada, via Migliara 58). La difesa ha sostenuto che la nomina del difensore era stata conferita con verbale della Guardia di Finanza del 01-10-2011 (e comunque non con la nomina del 22-02-2022 come riportato dal Tribunale), e dedotto che l'art. 324 c.p.p. non richiede procura speciale per proporre riesame; ha poi invocato la presenza personale dell'indagato in udienza e la possibilità di ratifica della nomina.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata, affermando che, ai fini della proposizione del riesame per conto di una persona giuridica titolare dei beni sequestrati, il difensore deve essere munito di procura speciale al momento del deposito dell'impugnazione. Non è sufficiente la mera nomina difensiva o la qualità di legale rappresentante senza procura speciale conferita per quella specifica attività di impugnazione; la presenza dell'indagato in udienza non ha sanato il vizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte interpreta che, pur non essendo espressamente prevista una formula sacramentale, ai fini del ricorso per riesame proposto per conto di una persona giuridica è necessaria la procura speciale conferita al difensore al momento del deposito dell'impugnazione; la mera nomina difensiva o la qualità di legale rappresentante non sono sufficienti
Norma utilizzata per l'imposizione delle spese del procedimento al ricorrente; la Corte ha altresì disposto, in conformità a principi costituzionali, l'applicazione di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è comunque possibile determinare equitativamente l'ammenda da versare alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018 (dep. 2019)
Richiamata quale precedente che afferma il principio secondo cui il difensore che agisce per conto di una persona giuridica deve essere munito di procura speciale al momento del deposito del ricorso per riesame
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 (dep. 2012)
Ulteriore precedente confermante la necessità della procura speciale per la proposizione del riesame in nome e per conto della persona giuridica titolare dei beni sequestrati
Massime di principio
- Per proporre ricorso per riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo in nome e per conto di una persona giuridica è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale conferita dalla persona giuridica prima del deposito dell'atto.
- La mera nomina difensiva o la qualità di legale rappresentante non sostituiscono la procura speciale specifica per l'impugnazione: la verifica della legittimazione si effettua al momento del deposito dell'istanza.
- La presenza personale dell'indagato in udienza o la successiva ratifica non sanano automaticamente la carenza di procura speciale al momento del deposito; per evitare l'inammissibilità è opportuno allegare la procura speciale già all'atto del deposito.
- In assenza della procura speciale il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile con condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti, disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende anche se non è ravvisabile colpa grave.
- Per difendersi efficacemente in simili procedure è consigliabile acquisire e depositare la procura speciale specifica per la procedura cautelare e conservare evidenze documentali di eventuali conferimenti di incarico o ratifiche anteriori al deposito.
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