Cassazione Penale, Sentenza n. 12384/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza: avendo la persona offesa rimesso la querela e risultando acquisita l'accettazione, il reato procedibile a querela di parte si è estinto. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente al residuo capo B per estinzione del reato. Tuttavia l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado che lo condannava per il reato previsto dall'art. 612, comma 2, c.p. (atti persecutori). Ha dedotto che, nel periodo intercorrente tra la pronuncia impugnata e la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela e tale remissione è stata accettata. Poiché il reato è procedibile a querela di parte, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza per sopravvenuta estinzione del reato.
Norme richiamate
La norma identifica il reato di atti persecutori (stalking) contestato; nella fattispecie tale reato è stato qualificato come procedibile a querela di parte, per cui la remissione della querela comporta effetti estintivi se validamente intervenuta e accettata.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
La pronuncia è richiamata per il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione; in tal caso la remissione validamente accettata determina l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa, se validamente accettata, estingue il reato anche se la remissione interviene dopo la sentenza impugnata purché prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione.
- È ammesso proporre ricorso per cassazione unicamente per far valere la remissione della querela intervenuta nel termine utile; la Corte può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio relativamente al capo estinto.
- L'accettazione della remissione è elemento essenziale: occorre che la remissione risulti dagli atti e sia stata accettata dall'imputato (o che sia altrimenti configurabile l'effetto estintivo).
- L'estinzione del reato non esclude, in genere, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali salvo diversa pattuizione o disposizione di legge.
- In casi analoghi verificare sempre i termini processuali (data della remissione, data di accettazione, termine utile per impugnare) e la sussistenza di eventuali cause ostative all'efficacia della remissione (vizi formali, mancanza di accettazione, remissione inefficace).
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