Sentenza n. 969/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 546/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato il cui attestato di cancelleria è stato prodotto in giudizio. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha quindi dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'attuazione delle statuizioni del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. L'adempimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione l'organo nominato commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata definitività e il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, unitamente alla previa decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, consentono al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione inadempiente l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può comprendere tutte le obbligazioni risultanti dalla sentenza da eseguire, incluse le somme eventualmente già corrisposte da detrarre e le spese processuali liquidate nel giudizio definito dal giudice ordinario e nel giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro un termine successivo a quello assegnato all'Amministrazione.
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