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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17696/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale e omissioni nel giudizio prognostico del GUP. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di primo grado, pagando particolare attenzione alla valutazione della consulenza tecnica, all'idoneità della condotta a disturbare più persone e alla specifica contestazione relativa all'accesso agli atti e alle attivazioni amministrative.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del GUP che aveva dichiarato non luogo a procedere per Michele Lozupone e Eleonora Fierro (art. 659 c.p.) perché il fatto non sussiste e per Franco Grilli (art. 328, comma 2 c.p.) perché il fatto non costituisce reato. Il ricorso denuncia carenza di motivazione: quanto al capo 2) il GUP non ha valutato le emergenze processuali (in particolare la consulenza tecnica) relative all'ubicazione del chiosco vicino a molte abitazioni, ai livelli di rumorosità e all'orario delle condotte; quanto al capo 3) il GUP non ha risposto alla specifica contestazione relativa al rifiuto di accesso agli atti amministrativi richiesti dai denunciani (PEC del 20/06/2022) e non ha adeguatamente valutato l'eventuale omissione di attivazione delle procedure comunali e dell'ARPA.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo è un illecito di pericolo presunto: non è necessario provare l'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente che la condotta sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone. La Corte ha richiamato questo principio per censurare il GUP che aveva escluso, senza adeguata motivazione, la idoneità della condotta.

  • art. 328, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla omissione di atti d'ufficio: la contestazione riguarda il mancato compimento di atti dovuti (ad es. rilascio di documenti o attivazione di procedure). La Corte ha rilevato che il GUP non ha valutato specificamente la contestazione relativa al rifiuto di accesso agli atti avanzata con PEC dai denunciani.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Disciplina della sentenza di non luogo a procedere: il GUP deve pronunciare non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Tale giudizio prognostico deve essere congruamente motivato e valutare le prove tecniche acquisite (es. CTU).

  • art. 428 cod. proc. pen., comma 3-quater

    Regime di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere: il ricorso del Procuratore è regolato in funzione della tipologia di sentenza e delle ipotesi di inappellabilità; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile la censura per vizio di motivazione rilevante.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola sul contenuto sintetico dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso del Procuratore è stato redatto conformemente a tale disposizione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948)

    Precedente che conferma l'interpretazione secondo cui per l'art. 659 c.p. non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato.

Massime di principio

  • Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) non è necessario dimostrare che più persone siano state effettivamente disturbate: è sufficiente che la condotta sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone (es. esercizio rumoroso adiacente a più abitazioni, livelli di rumore misurati e attività in orario notturno).
  • Nel caso di contestazioni di omissione d'ufficio (art. 328 c.p.) è fondamentale documentare le richieste amministrative (PEC, istanze), i termini e le eventuali azioni/inosservanze dell'ufficio; il giudice deve esaminare e motivare specificamente la mancata risposta o la mancata attivazione di procedure (es. ARPA, Piano di classificazione acustica).
  • La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. richiede un giudizio prognostico congruamente motivato: il GUP deve valutare e riferire le risultanze probatorie, incluse consulenze tecniche (CTU). Carenze motivazionali gravi espongono la decisione ad annullamento e rinvio.
  • In giudizi per inquinamento acustico è cruciale produrre prove tecniche (misurazioni, CTU, planimetrie, orari e testimonianze) e documentazione amministrativa; la mancanza di valutazione di tali elementi da parte del giudice costituisce motivo di impugnazione.
  • Dal punto di vista procedurale, il Pubblico Ministero può impugnare decisioni di non luogo a procedere per vizi di diritto e di motivazione; quando il ricorso è accolto la Corte può annullare e rinviare per un nuovo giudizio affinché il giudice di merito colmi le carenze istruttorie e motivazionali.

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