Cassazione Penale, Sentenza n. 17696/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale e omissioni nel giudizio prognostico del GUP. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di primo grado, pagando particolare attenzione alla valutazione della consulenza tecnica, all'idoneità della condotta a disturbare più persone e alla specifica contestazione relativa all'accesso agli atti e alle attivazioni amministrative.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza del GUP che aveva dichiarato non luogo a procedere per Michele Lozupone e Eleonora Fierro (art. 659 c.p.) perché il fatto non sussiste e per Franco Grilli (art. 328, comma 2 c.p.) perché il fatto non costituisce reato. Il ricorso denuncia carenza di motivazione: quanto al capo 2) il GUP non ha valutato le emergenze processuali (in particolare la consulenza tecnica) relative all'ubicazione del chiosco vicino a molte abitazioni, ai livelli di rumorosità e all'orario delle condotte; quanto al capo 3) il GUP non ha risposto alla specifica contestazione relativa al rifiuto di accesso agli atti amministrativi richiesti dai denunciani (PEC del 20/06/2022) e non ha adeguatamente valutato l'eventuale omissione di attivazione delle procedure comunali e dell'ARPA.
Norme richiamate
Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo è un illecito di pericolo presunto: non è necessario provare l'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente che la condotta sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone. La Corte ha richiamato questo principio per censurare il GUP che aveva escluso, senza adeguata motivazione, la idoneità della condotta.
art. 328, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla omissione di atti d'ufficio: la contestazione riguarda il mancato compimento di atti dovuti (ad es. rilascio di documenti o attivazione di procedure). La Corte ha rilevato che il GUP non ha valutato specificamente la contestazione relativa al rifiuto di accesso agli atti avanzata con PEC dai denunciani.
Disciplina della sentenza di non luogo a procedere: il GUP deve pronunciare non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Tale giudizio prognostico deve essere congruamente motivato e valutare le prove tecniche acquisite (es. CTU).
art. 428 cod. proc. pen., comma 3-quater
Regime di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere: il ricorso del Procuratore è regolato in funzione della tipologia di sentenza e delle ipotesi di inappellabilità; la Corte ha comunque ritenuto ammissibile la censura per vizio di motivazione rilevante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sul contenuto sintetico dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso del Procuratore è stato redatto conformemente a tale disposizione.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948)
Precedente che conferma l'interpretazione secondo cui per l'art. 659 c.p. non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato.
Massime di principio
- Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) non è necessario dimostrare che più persone siano state effettivamente disturbate: è sufficiente che la condotta sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone (es. esercizio rumoroso adiacente a più abitazioni, livelli di rumore misurati e attività in orario notturno).
- Nel caso di contestazioni di omissione d'ufficio (art. 328 c.p.) è fondamentale documentare le richieste amministrative (PEC, istanze), i termini e le eventuali azioni/inosservanze dell'ufficio; il giudice deve esaminare e motivare specificamente la mancata risposta o la mancata attivazione di procedure (es. ARPA, Piano di classificazione acustica).
- La sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. richiede un giudizio prognostico congruamente motivato: il GUP deve valutare e riferire le risultanze probatorie, incluse consulenze tecniche (CTU). Carenze motivazionali gravi espongono la decisione ad annullamento e rinvio.
- In giudizi per inquinamento acustico è cruciale produrre prove tecniche (misurazioni, CTU, planimetrie, orari e testimonianze) e documentazione amministrativa; la mancanza di valutazione di tali elementi da parte del giudice costituisce motivo di impugnazione.
- Dal punto di vista procedurale, il Pubblico Ministero può impugnare decisioni di non luogo a procedere per vizi di diritto e di motivazione; quando il ricorso è accolto la Corte può annullare e rinviare per un nuovo giudizio affinché il giudice di merito colmi le carenze istruttorie e motivazionali.
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