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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18509/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente da una persona condannata avverso un decreto del giudice di sorveglianza di Spoleto del 31 gennaio 2024. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha inoltre applicato la conseguenza economica prevista per l'inammissibilità non dovuta a causa di forza maggiore o ad assenza di colpa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta personalmente dal condannato, quindi in violazione della regola che richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma del 2017, limita la possibilità di proporre personalmente il ricorso per cassazione, richiedendo l'intervento tecnico del difensore nei casi previsti.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha eliminato la facoltà dell'imputato o condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto la sanzione processuale di inammissibilità per il ricorso non sottoscritto da difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione non può essere validamente proposta personalmente dall'imputato o dal condannato, dovendo essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio che determina l'inammissibilità del ricorso, senza che possano supplire l'autenticazione della firma da parte di altro difensore o la mera accettazione del mandato difensivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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