Cassazione Penale, Ordinanza n. 25698/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha censurato la motivazione nella parte in cui la pena era stata ritenuta eccessiva, sostenendo sostanzialmente che la quantificazione fosse non adeguatamente giustificata. La Corte di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale aveva già apprezzato la congruità della pena, determinata appena al di sopra del minimo edittale, tenendo conto degli effetti lesivi prodotti ai pubblici ufficiali. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul trattamento sanzionatorio è rimasta ferma, poiché la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte d'appello, che aveva già motivato sulla congruità della pena inflitta, poco sopra il minimo edittale, in relazione alla gravità delle conseguenze lesive per pubblici ufficiali.
Norme richiamate
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a contestare la pena come eccessiva, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.
- Quando la pena è determinata poco sopra il minimo edittale e la sentenza di merito dà conto delle ragioni della quantificazione, la censura sulla dosimetria non può essere accolta in sede di legittimità se non nei limiti di un vizio motivazionale effettivo e decisivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, il giudizio sulla congruità della pena resta insindacabile se la corte di merito ha già valorizzato gli elementi rilevanti, tra cui gli effetti lesivi della condotta.
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