Cassazione Penale, Ordinanza n. 22256/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibili le censure sulla misura della pena concordata perché non investivano profili di illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva recepito il concordato in appello e rideterminato la pena per il reato fallimentare contestato. Nel ricorso si contestava la quantificazione della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva che, contro la sentenza che ratifica il concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo i vizi relativi alla formazione dell'accordo, la difformità della decisione rispetto alla richiesta, l'illegalità della pena e la prescrizione maturata prima della sentenza di convalida; restano invece precluse le censure sui motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p. e sui meri vizi di determinazione della pena non trasfusi in illegalità. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva dedotto l'illegalità della pena e comunque la pena non risultava illegale.
Norme richiamate
Nel patteggiamento in appello l'impugnazione per cassazione è limitata a vizi dell'accordo, difformità della decisione, illegalità della pena e prescrizione maturata prima della sentenza di convalida; non sono deducibili censure sulla mera quantificazione della pena se non sfociano in illegalità.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza che recepisce il concordato in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emergano profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
artt. 216, 219 e 223 legge fall.
Costituiscono i riferimenti normativi del reato fallimentare oggetto della condanna confermata/rettificata in appello.
Massime di principio
- Avverso la sentenza che recepisce il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi tipici e tassativi, collegati alla validità dell'accordo, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, all'illegalità della pena o alla prescrizione già maturata prima della sentenza di convalida.
- La mera contestazione della quantificazione della pena concordata è inammissibile se non si traduce nella deduzione di una pena illegale, poiché il contenuto del negozio processuale liberamente stipulato non può essere unilateralmente rimodulato in cassazione.
- Nel patteggiamento in appello non possono essere riproposti motivi rinunciati né dedotte questioni sulle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di assenza di colpa, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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