Cassazione Penale, Sentenza n. 6386/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per ricettazione di assegni in bianco. Deduce: a) illegittima utilizzazione in sede dibattimentale delle dichiarazioni pregresse rese dalla coimputata Santagati acquisite ex art. 513 c.p.p. senza consenso espresso dellimputato e senza contraddittorio; b) omissione della rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva; c) vizio di motivazione e valutazione erronea della responsabilita, essendo la condanna basata principalmente sulle sole dichiarazioni della coimputata e senza tenere conto del rapporto familiare tra la Santagati e il titolare del conto che avrebbe potuto giustificare il possesso degli assegni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il consenso allutilizzazione delle dichiarazioni ex art. 513 c.p.p. possa desumersi implicitamente dallassenza di opposizione allacquisizione e che il ricorrente non abbia contestato di non essersi opposto. Ha inoltre concluso che la condanna non si basa esclusivamente sulle dichiarazioni della coimputata, ma anche su elementi oggettivi incontestati: il possesso degli assegni in bianco consegnati dalla coimputata, la mancata giustificazione di tale possesso e la compilazione con firme apocrife. La Corte ha precisato che non era obbligata a rinnovare la prova dichiarativa perché non ne ha messo in dubbio i contenuti e ha applicato il principio per cui chi acquista o riceve assegni in bianco al di fuori delle regole ordinarie deve ritenersi consapevole dellillecita provenienza. Ha conseguentemente rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Le dichiarazioni predibattimentali rese da imputati possono essere utilizzate anche in dibattimento senza consenso espresso se non e stata formulata opposizione: il consenso puo essere desunto implicitamente dallassenza di opposizione allacquisizione
art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma collegata al contraddittorio in dibattimento; il vizio lamentato per mancata escussione in contraddittorio della coimputata e stato ritenuto non sussistente perche la sentenza non si e fondata solo su quelle dichiarazioni
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Lobbligo di rinnovazione dellistruttoria in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione riguarda solo le prove dichiarative specificamente indicate nellatto di impugnazione come erroneamente valutate e ritenute decisive; non e automatica per tutte le dichiarazioni assunte in primo grado
Massime di principio
- La mancata opposizione allacquisizione in dibattimento di dichiarazioni pregresse puo essere interpretata come consenso implicito alla loro utilizzazione
- La condanna per ricettazione puo fondarsi su elementi oggettivi (possesso del bene, mancata giustificazione, documenti apocrifi) anche se integrata da dichiarazioni di terzi, purché tali elementi non siano contraddetti
- Lobbligo di rinnovare le prove dichiarative in appello e in Cassazione e circoscritto alle prove che siano state espressamente indicate nellatto di impugnazione come valutate erroneamente e ritenute decisive
- La sola parentela o rapporto tra la persona che ha sottratto il bene e il titolare del conto non e di per se idonea a dimostrare la buona fede del possessore degli assegni; il giudice valuta la plausibilita della giustificazione e la natura esclusiva del possesso del titolo da parte del titolare o di suoi delegati
- In tema di assegni in bianco, la loro natura e circolazione rendono il loro possesso fuori dalle regole ordinarie un indizio forte di consapevolezza dellillecita provenienza
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