Cassazione Civile, Sentenza n. 16772/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di un'indennità per ferie annuali retribuite non godute (euro 10.332,00). La società ANM impugnava la sentenza di merito per tre motivi: (1) illegittima applicazione dell'art. 5, comma 8, del DL 95/2012 e di un presunto regolamento UE, sostenendo che la norma sul divieto di monetizzazione delle ferie dovesse trovare applicazione nei confronti dei soggetti assimilabili alla pubblica amministrazione; (2) violazione di disposizioni nazionali (art. 3 DL 138/2011 conv. L.148/2011 e art. 18 comma 2-bis DL 112/2008) per non aver riconosciuto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute; (3) errori in diritto e omesso esame di fatti decisivi (artt. 1175, 1375, 2106 c.c.), contestando che il comportamento del lavoratore (che non ha fruito delle ferie) precludesse l'indennità. Il lavoratore ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale condizionato ex art. 2041 c.c. (indebito oggettivo/arricchimento senza causa).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto al lavoratore l'indennità per ferie non godute. La Corte ha ritenuto che: la disciplina applicabile al rapporto di lavoro ANM–Maresca è di natura privatistica (ANM in house non muta la natura privatistica del rapporto di lavoro in assenza di specifica deroga); i limiti alla monetizzazione delle ferie previsti da norme di contenimento della spesa pubblica non possono essere invocati contro una società che opera secondo regole privatistiche; il datore di lavoro ha l'onere di provare di aver effettivamente reso possibile la fruizione delle ferie e di aver invitato il lavoratore, anche formalmente, a fruirne, e di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione. Nel caso concreto ANM non ha fornito prove sufficienti (si è limitata a una lettera generica inviata quando non c'erano più giorni disponibili e senza avvertire dell'imposizione d'ufficio) e non ha dimostrato il collocamento d'ufficio in ferie: di conseguenza il diritto del lavoratore all'indennità è stato confermato. Condanna di ANM alle spese di lite e liquidazione dei compensi.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, decreto-legge 95/2012
La Corte valuta che la disposizione, nella sua interpretazione compatibile con la Costituzione, non può essere estesa per limitare il diritto alle ferie quando il rapporto è regolato da norme privatistiche; va interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria che tutela il diritto alle ferie.
direttiva 2003/88/CE, art. 7
Riconosce il diritto a un'indennità per i giorni di ferie non goduti alla cessazione del rapporto: la normativa nazionale non può vanificare tale diritto se il lavoratore non ha potuto fruirne per cause non imputabili a lui.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 31, par. 2
Contribuisce a qualificare il diritto alle ferie come principio fondamentale che impedisce l'estinzione del diritto in caso di impossibilità di fruizione per cause non imputabili al lavoratore.
decreto-legge 138/2011, art. 3 (conv. L.148/2011)
Citato dalla parte ricorrente come norma funzionale al divieto di monetizzazione, ma la Corte ha ritenuto che non trovi applicazione nel rapporto privatistico salvo diversa disciplina espressa.
decreto-legge 112/2008, art. 18, comma 2-bis
Norma richiamata dalla ricorrente sul divieto di monetizzazione in ambito di contenimento della spesa pubblica; la Corte ha escluso la sua applicazione automatica al rapporto privatistico dell'in house company in assenza di disposizione speciale.
artt. 1175, 1375, 2106 cod. civ.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di diligenza e l'errato comportamento del lavoratore; la Corte ricorda però che l'onere probatorio sul punto grava sul datore di lavoro.
Norma invocata nel ricorso incidentale condizionato (indebito oggettivo/arricchimento senza causa); il giudice ha ritenuto assorbita la questione alla luce dell'esito del ricorso principale.
Sentenza Corte di Giustizia UE, Max-Planck (C-684/16, 06/11/2018)
Affermata la necessità di un'indennità per le ferie non godute alla cessazione del rapporto e l'onere del datore di lavoro di dimostrare di aver messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, anche mediante inviti formali.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-218/22 (18/01/2024)
Conferma che gli Stati non possono prevedere l'estinzione del diritto alle ferie maturate se il lavoratore non ha potuto fruirne per cause non imputabili a sé; se il lavoratore si è volontariamente astenuto dopo essere stato messo in condizione di fruire, allora la perdita del diritto è compatibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 5/2016
Interpretativa di rigetto dell'art. 5 comma 8 DL 95/12 nella parte in cui impedirebbe l'indennizzo quando la mancata fruizione dipende da cause non imputabili al lavoratore; consente invece il divieto solo quando la cessazione sia programmabile e imputabile al lavoratore.
Massime di principio
- Per le società in house che svolgono attività con gestione privatistica, i rapporti di lavoro si regolano secondo le norme del diritto privato e non sono automaticamente assoggettati alle limitazioni di spesa pubblica che vietano la monetizzazione delle ferie.
- L'onere di provare che il lavoratore ha potuto effettivamente fruire delle ferie (o che è stato invitato formalmente e avvisato delle conseguenze della mancata fruizione) grava sul datore di lavoro; in mancanza di questa prova il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione.
- La perdita del diritto alle ferie e la conseguente mancanza di indennità sono ammissibili solo se emerge che il lavoratore, pur posto in condizione effettiva di usufruire delle ferie e adeguatamente informato, vi ha rinunciato consapevolmente.
- Nei casi di rapporti connessi a enti/aziende pubbliche la qualificazione effettiva (sostanziale) del rapporto e la disciplina applicabile devono essere valutate concretamente: la mera partecipazione pubblica non è di per sé sufficiente a estendere regole proprie della P.A. al trattamento dei rapporti di lavoro privatistici.
- In contenziosi analoghi, il datore di lavoro dovrebbe documentare inviti formali, avvisi sui termini di fruizione, e ogni misura organizzativa adottata per consentire la fruizione delle ferie; senza tali prove la richiesta risarcitoria del lavoratore per indennità ferie è presumibilmente fondata.
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