Cassazione Civile, Sentenza n. 16773/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cotral impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, pur rideterminando le somme dovute per un errore di calcolo del primo giudice (divisore mensile), aveva accolto l'appello incidentale di Cellini riconoscendogli la monetizzazione delle ferie non godute e ritenendo non applicabile l'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 al rapporto di lavoro, in quanto Cotral, società per azioni in house providing, sarebbe da qualificare come soggetto di diritto privato. Cotral deduceva violazione del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) per presunta omissione di esame del proprio ricorso principale e, in via principale, violazione/erronea applicazione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 e dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, sostenendo che la natura pubblica della società avrebbe reso applicabile il divieto di monetizzazione dei periodi di ferie e permessi non goduti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (omessa pronuncia) ritenendo che la decisione della Corte d'appello costituisce statuizione implicita che ha comunque affrontato la censura. Sul merito ha ritenuto infondato il secondo motivo: richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (tra cui C-684/16 Max Planck e la sentenza C-218/22 del 18.1.2024), la Corte ha confermato che il diritto alle ferie retribuite e alla indennità sostitutiva è un diritto fondamentale tutelato dall'ordinamento europeo; per le società a partecipazione pubblica va operata una disamina materiale e, in assenza di una speciale disciplina che deroghi all'assetto privatistico, i rapporti di lavoro sono regolati secondo le regole del diritto privato, con conseguente esclusione dell'applicabilità del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012. Ha inoltre dato atto della correzione del calcolo operata dalla Corte d'appello (applicazione del divisore previsto dall'art. 15 CCNL). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
D.L. 95/2012, art. 5, comma 8
Norma nazionale che vieta trattamenti economici sostitutivi delle ferie e permessi non goduti per dipendenti pubblici; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile alla Cotral S.p.A. in quanto, nella gestione del rapporto di lavoro, la società opera secondo regole privatistiche salvo diversa disciplina specifica.
D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2
Definisce il perimetro delle amministrazioni pubbliche; la Corte ha osservato che la mera forma societaria (S.p.A.) e la partecipazione pubblica non escludono a priori la natura pubblica, ma per l'applicazione delle regole del pubblico impiego occorre un accertamento materiale della natura del rapporto e della specialità della disciplina: qui è prevalsa la gestione privatistica.
CCNL 23.7.1976, art. 15
Norma contrattuale richiamata per il calcolo della retribuzione mensile (divisore); la Corte d'appello ha rettificato l'errore del primo giudice applicando il divisore corretto (26 invece di 30).
Direttiva 2003/88/CE, art. 7, par. 2
riconosce il diritto ad una indennità economica per i giorni di ferie annuali non goduti
Principio europeo che tutela il diritto alle ferie retribuite e alla indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro; ostacola norme nazionali che impediscano la corresponsione dell'indennità quando il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie per cause a lui non imputabili.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 31, par. 2
Integrata nella lettura della direttiva 2003/88 dalla Corte di giustizia: rafforza la tutela del diritto alle ferie come strumento di tutela della salute e sicurezza del lavoratore; limita le possibilità per gli Stati membri di far perdere al lavoratore il diritto o la relativa indennità quando non ha potuto fruirne per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Corte di Giustizia UE, Causa C-684/16 (Max Planck)
Conferma che non è ammissibile una normativa che impedisca la corresponsione di una indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto quando il lavoratore non ha potuto fruirne; sottolinea la natura inderogabile della tutela.
Corte di Giustizia UE, Causa C-218/22 (sentenza 18.1.2024)
Stabilisce che gli Stati membri non possono prevedere il divieto di indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto, salvo il caso in cui il lavoratore abbia volontariamente e con piena cognizione rinunciato a fruire delle ferie dopo essere stato posto in condizione di esercitarle; quindi distingue tra impossibilità oggettiva e scelta volontaria del lavoratore.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione al principio dispositivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'omessa pronuncia perché la decisione di merito ha affrontato la questione con una diversa costruzione logico-giuridica, configurando una statuizione implicita.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme invocate come mezzi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha rigettato i motivi proposti alla luce della giurisprudenza comunitaria e costituzionale e della valutazione sulla natura privatistica del rapporto di lavoro.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale citata con riferimento all'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio.
Massime di principio
- Il diritto alle ferie retribuite e, al termine del rapporto, l'indennità sostitutiva per ferie non godute è un diritto tutelato dall'ordinamento europeo: norme nazionali che ne impediscano la monetizzazione devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza CJEU e della Carta.
- La monetizzazione delle ferie è dovuta quando il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie per ragioni a lui non imputabili; spetta al datore di lavoro l'onere di provare di aver posto il lavoratore in condizione effettiva di fruire delle ferie (inviti, comunicazioni, ecc.).
- Se il lavoratore ha volontariamente rinunciato o si è astenuto dal godere delle ferie pur essendo posto in condizione di esercitarle con piena cognizione delle conseguenze, l'ordinamento europeo non impedisce la perdita del diritto e l'assenza di indennità.
- Per le società a partecipazione pubblica (in house) va effettuato un accertamento materiale: la sola partecipazione pubblica o la forma societaria non comportano automaticamente l'applicazione delle norme del pubblico impiego; in assenza di disciplina speciale prevalgono le regole privatistiche nella gestione del personale.
- In sede di impugnazione, il giudice d'appello può adottare una diversa ratio decidendi rispetto alle censure prospettate dalle parti; l'omessa pronuncia è configurabile solo se manca totalmente l'esame della censura, mentre una valutazione alternativa può costituire statuizione implicita.
- Errori di calcolo retributivo (es. divisore mensile) devono essere corretti in base alle previsioni contrattuali applicabili (CCNL) e possono comportare la rideterminazione delle somme a carico del datore di lavoro.
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