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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16769/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato il 6.12.2018 per giustificato motivo oggettivo (fine lavori del cantiere "Sciaresina"). Il ricorrente deduce sette motivi di ricorso: erronea applicazione del rito processuale (presunta abrogazione del rito Fornero), violazione della regola di immodificabilità della motivazione del licenziamento, mancato accertamento del nesso causale tra fine cantiere e licenziamento, insufficiente valutazione dell'obbligo di repechage/ricollocazione (nuove assunzioni dopo il licenziamento), vizio di motivazione della sentenza impugnata e mancato rispetto della procedura preventiva di conciliazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato l'applicabilità del rito Fornero al procedimento (perchè instaurato in primo grado prima del 28/02/2023), ha ritenuto inesistenti mutamenti del motivo di licenziamento, ha valutato correttamente il nesso causale tra fine dei lavori e recesso e ha ritenuto provata l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni all'epoca del licenziamento (assenza di cantieri aperti e di posizioni vacanti). Ha inoltre respinto l'eccezione di violazione della procedura conciliativa perché tale procedura è inapplicabile ai licenziamenti per fine cantiere. Condanna il ricorrente alle spese di lite e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 149/2022 (art. 37 e art. 35, comma 1)

    “Ai procedimenti pendenti alla datadel 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”

    L'abrogazione del rito Fornero prevista dall'art.37 si applica solo ai procedimenti iniziati dopo il 28/02/2023; quelli iniziati prima continuano a seguire il rito Fornero.

  • Legge n.92/2012 (rito Fornero)

    Il rito Fornero continua ad applicarsi alle cause instaurate in primo grado prima del 28/02/2023, anche nella fase di impugnazione.

  • Legge n.604/1966 (art. 2, artt. 3 e 5, art.7)

    Art.2: principio di immodificabilità della motivazione del licenziamento; artt.3 e 5: disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere probatorio del datore; art.7: procedura di conciliazione preventiva non è applicabile ai licenziamenti per fine cantiere.

  • Codice Civile (artt. 1362, 1363, 1324, 1175, 1375)

    Richiamate per questioni di interpretazione contrattuale e dovere di correttezza e buona fede nelle obbligazioni e negli adempimenti, rilevanti per valutare le allegazioni e le difese delle parti.

  • Codice di Procedura Civile (art. 360, co.1, nn.3-5; art.112; art.132)

    Art.360 co.1 nn.3-5: rimedi in Cassazione per vizio di motivazione, erronea applicazione della legge e violazione di norme processuali; art.112 e art.132: limiti al sindacato di legittimità e requisiti minimi della motivazione della sentenza.

  • Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970 (art.18, richiamato comma 7)

    Richiamato nel contesto di norme riferite alla tutela del lavoratore e alle conseguenze del licenziamento, integrando l'esame del repechage e delle tutele reintegratorie.

  • Giurisprudenza (Cass. n.22417/2009, n.1008/2003, n.29099/2019, n.11344/25)

    Principi consolidati: la mera ultimazione delle opere non è sufficiente a giustificare il licenziamento se il datore non dimostra l'impossibilità di ricollocare il lavoratore; inoltre costante interpretazione sulla applicabilità del rito Fornero ai procedimenti pendenti.

  • DPR n.115/2002 (art.13, comma 1-quater)

    Norma amministrativa che disciplina il contributo unificato e le condizioni per l'eventuale raddoppio del relativo importo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Se il procedimento è iniziato in primo grado prima del 28/02/2023 si applicano le regole processuali previgenti (rito Fornero) anche in fase di impugnazione.
  • La comunicazione del motivo di licenziamento non è ritenuta "modificata" se il datore, a fronte delle contestazioni, espone elementi difensivi aggiuntivi volti a provare la stessa ragione originaria; la modificazione rileva solo se viene proposta una causa sostanzialmente diversa da quella comunicata.
  • La mera ultimazione di un cantiere non costituisce automaticamente giustificato motivo oggettivo: il datore deve dimostrare l'impossibilità concreta e attuale di ricollocare il lavoratore in altre mansioni o cantieri, fornendo prova dell'assenza di posizioni vacanti o di commesse prevedibili.
  • Offerte di riassunzione sopravvenute e non prevedibili al momento del recesso non esonerano il datore dall'onere probatorio se non erano prevedibili al momento del licenziamento; il repechage va valutato con riferimento alla situazione esistente al tempo del recesso.
  • In sede di legittimità la Corte di Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione del diritto e la motivazione nei limiti consentiti: non è luogo per riesaminare completamente il merito se la sentenza di merito ha compiuto valutazioni di fatto fondate su istruttoria regolare.
  • La procedura di conciliazione prevista dall'art.7 L.604/1966 non si applica ai licenziamenti per fine cantiere, per cui la sua mancata attivazione non costituisce vizio procedurale in questi casi.
  • Le spese di lite e l'eventuale raddoppio del contributo unificato possono essere disposti nei confronti del ricorrente soccombente; occorre considerare il rischio economico del gravame in fase di impugnazione.

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