Sentenza del 03/02/2017 n. 2901 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 529/04/2011, che aveva accolto l'appello comunale contro la decisione della CTP di Salerno n. 86/07/2009 e ritenuto legittimo l'accertamento ICI per il 2001. Ha dedotto: (a) che la variante urbanistica del 26 marzo 2001, che aveva reso edificabile l'area, poteva incidere sull'ICI solo dal 2002; (b) omessa pronuncia sulla motivazione per relationem dell'avviso, basata su una relazione urbanistica non pubblicata né allegata; (c) insufficiente motivazione e mancata verifica del valore venale specifico dell'area, per il mero richiamo ai valori dell'Agenzia del Territorio; (d) vizio motivazionale sull'equiparazione tra zona territoriale e destinazione d'uso e sull'attualità e adeguatezza dei valori utilizzati; (e) mancato riconoscimento del vincolo di pertinenzialità tra l'area e il fabbricato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la variante che ha reso edificabile il terreno il 25 marzo 2001 non produce effetti ICI nello stesso anno; il valore rilevante va determinato con riferimento al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Ha quindi stabilito che per tutto il 2001 l'ICI va calcolata sul valore agricolo, escludendo il frazionamento dell'anno tra valore agricolo e valore edificabile. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quinto è stato rigettato: la società non aveva indicato nella dichiarazione ICI la pertinenzialità e, comunque, non aveva prospettato concreti elementi idonei a dimostrare un asservimento effettivo e stabile dell'area al fabbricato, tale da sterilizzare lo ius edificandi. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, senza ulteriori accertamenti di merito; spese dell'intero giudizio compensate per reciproca soccombenza e peculiarità della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 2 e 5
In tema di ICI, vige la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per la quale le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. Quindi in base a detto principio ciascun atto impositivo deve porre a base le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione.
La base imponibile va riferita alla situazione rilevante al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Una modifica intervenuta durante l'anno che trasforma un'area da agricola a edificabile non comporta, in assenza di una specifica previsione, un ricalcolo dell'imposta per i mesi successivi.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali e fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c..
Un'area edificabile non è autonomamente imponibile come tale se è realmente pertinenziale a un fabbricato. La qualità di pertinenza richiede una destinazione effettiva e concreta, da dimostrare in giudizio; non basta affermare un collegamento con il fabbricato.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali e fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c..
Ai fini tributari, il rapporto pertinenziale va accertato in base alla concreta destinazione del bene al servizio o all'ornamento del bene principale. Per un'area edificabile occorrono segni esteriori e un assetto funzionale stabile, non un collegamento materiale facilmente reversibile.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il quinto assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito ex art. 384 c.p.c. , determina l'ICI, per l'anno 2001, sulla base del valore, agricolo del terreno.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione, determinando la pretesa tributaria corretta.
Massime di principio
- Per l'ICI, la natura edificabile acquisita nel corso dell'anno non comporta automaticamente il frazionamento dell'imposta: in assenza di una regola specifica, la qualificazione e il valore rilevanti si determinano con riferimento al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
- Chi invoca la natura pertinenziale di un'area deve indicarla nella dichiarazione tributaria e fornire prova concreta della destinazione stabile al servizio del fabbricato. La distinta iscrizione catastale, da sola, non esclude la pertinenzialità, ma neppure la semplice vicinanza o un collegamento facilmente rimovibile la dimostrano.
- Per qualificare come pertinenza un'area edificabile occorrono elementi oggettivi che attestino un'asservimento effettivo e durevole, tale da rendere concretamente non esercitabile lo ius edificandi senza una trasformazione radicale.
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