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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26805/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Amministrazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva accolto la richiesta del detenuto sottoposto al regime 41-bis di poter acquistare generi alimentari suscettibili di cottura inclusi nel Mod. 72 e di cucinarli con le medesime modalità previste per i detenuti di media sicurezza. Il Ministero contestava la decisione per violazione e errata applicazione degli artt. 35-bis e 69 comma 6 e dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (L. 26/7/1975, n. 354), nonché dell'art. 14, d.P.R. 30/6/2000, n. 230, sostenendo che la limitazione del catalogo di generi e la regolazione delle fasce orarie siano giustificate da esigenze di ordine e sicurezza volte a prevenire la formazione di posizioni di potere e l'uso improprio dei beni

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato il rigetto del reclamo amministrativo: la lista più restrittiva dei generi alimentari per i detenuti 41-bis non risultava funzionale alle finalità dell'istituto, apparendo ingiustificatamente afflittiva. La Corte ha osservato che i detenuti 41-bis sono in cella singola e che gli alimenti del sopravvitto non sono generalmente beni di lusso; la normativa e le regole ordinarie già limitano acquisti quantitativi e qualitativi, rendendo superflua una lista più contenuta. Quanto alle fasce orarie per la cottura, pur riconoscendo alla PA un potere regolamentare sulle modalità di esercizio del diritto, la Corte ha evidenziato l'assenza di una motivazione che giustifichi una diversa disciplina fra detenuti ordinari e 41-bis. Infine, eventuali esigenze di sicurezza relative a materiali di confezionamento possono essere trattate con misure individuali piuttosto che con divieti generali

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) - art. 41-bis

    art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354

    Consente la sospensione totale o parziale di regole trattamentali per esigenze di ordine e sicurezza; tuttavia tale sospensione deve rispettare i principi di proporzionalità e non può tradursi in misure meramente afflittive o ingiustificate rispetto ai diritti costituzionali del detenuto

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 - artt. 35-bis e 69 comma 6

    art. 35-bis; art. 69 comma 6 L. 26 luglio 1975, n. 354

    Prevedono il rimedio giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza per la tutela dei diritti del detenuto quando l'operato dell'Amministrazione cagioni un attuale e grave pregiudizio; presupposto è l'esistenza di una posizione giuridica soggettiva (es. diritto all'alimentazione e salute)

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 14

    art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Stabilisce regole sul sopravitto e limiti quantitativi per prevenire acquisizioni anomale; può giustificare limiti volti alla sicurezza ordinaria, ma non legittima di per sé misure generali che risultino ingiustificatamente più afflittive per i 41-bis senza motivazione specifica

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 32, 3 e 27

    art. 32 Cost.; art. 3 Cost.; art. 27 Cost.

    L'art. 32 tutela il diritto alla salute e alimentazione; gli artt. 3 e 27 richiamano i principi di uguaglianza e funzione rieducativa della pena: ogni limitazione deve essere proporzionata e non trasformare il trattamento in mera afflittività

  • Corte Costituzionale - sentenze rilevanti

    Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 97 del 2020

    La Corte costituzionale ha censurato divieti assoluti e misure 41-bis incongrue o meramente afflittive (es. divieto totale di cuocere cibi), sollecitando bilanciamento tra esigenza di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali

  • Ordinamento penitenziario - art. 14-bis (strumenti individuali)

    art. 14-bis Ord. pen. (richiamato nel testo come strumento per contenimento di pericolosità)

    Previene forme di pericolosità violenta con misure individuali; la Corte ricorda che specifiche esigenze di sicurezza possono essere affrontate mediante provvedimenti individuali piuttosto che divieti generali

Massime di principio

  • Le restrizioni previste per i detenuti in regime 41-bis devono essere proporzionate, motivate e funzionali a specifiche esigenze di ordine e sicurezza; non sono ammesse limitazioni generali che risultino meramente afflittive
  • Il diritto all'alimentazione e alla salute costituisce una posizione giuridica soggettiva tutelabile con il reclamo davanti al magistrato di sorveglianza ex artt. 35-bis e 69(6) Ord. pen., quando sussista un attuale e grave pregiudizio
  • La semplice previsione di un elenco più ristretto di generi alimentari per i 41-bis non è giustificata se non dimostrata come strumentale a concreti rischi: limiti quantitativi e divieti di beni di lusso sono già disciplinati dall'ordinamento
  • Le fasce orarie e le modalità di cottura ricadono nell'ambito regolamentare dell'Amministrazione, ma la diversificazione tra detenuti ordinari e 41-bis richiede una motivazione specifica che ne giustifichi la ragionevolezza
  • Se esistono rischi specifici legati a materiali o confezionamenti, è preferibile adottare misure individuali o applicare gli istituti ordinari di sicurezza piuttosto che imporre divieti generali non differenziati
  • In contenziosi simili, il giudice verifica la congruità, la prova delle esigenze di sicurezza invocate e il rispetto dei principi costituzionali, rifiutando misure che appaiono ingiustificatamente afflittive

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