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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29359/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura Europea ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Milano che, annullando la custodia cautelare solo in relazione al capo 92) dell'imputazione e escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'aggravante di reato transnazionale per il capo 0D, aveva confermato la misura per gli altri reati. Il ricorso censurava: 1) violazione dell'art. 310 c.p.p. per presunta illegittima rivalutazione integrale degli indizi da parte del Tribunale in sede d'appello; 2) errata esclusione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) con riferimento sia al reato associativo del capo 0D sia ai reati fine; 3) carenze motivazionali e omessa valorizzazione di numerose intercettazioni che, a giudizio dell'accusa, dimostravano la permeabilità e l'uso di metodi mafiosi; 4) insufficiente valutazione degli elementi indiziari relativi al capo 92) (frodi IVA e ruolo di amministratore di fatto in societa coinvolte nelle frodi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: non essendosi formato il giudicato cautelare (poiche l'imputato non aveva proposto riesame contro l'ordinanza applicativa), il Tribunale d'appello poteva legittimamente valutare la revoca della misura anche in assenza di elementi nuovi. I motivi relativi all'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 e le doglianze sulla motivazione sono stati considerati generici o inammissibili: la Procura non ha dimostrato un interesse concreto e attuale all'impugnazione (art. 568 c.p.p.), né ha specificato in che modo l'esclusione dell'aggravante le arrecherebbe un pregiudizio pratico (es. incidenza sulla durata della misura). Quanto alle questioni di fatto (valutazione delle intercettazioni e dell'eventuale ruolo di amministratore di fatto), la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità: non compete al giudice di Cassazione rinnovare la valutazione probatoria se la motivazione del giudice di merito risulta logicamente congrua e non viziata da travisamento della prova. Conseguenza pratica: confermata l'inammissibilita del ricorso e mantenuto il provvedimento impugnato nei termini indicati dal Tribunale d'appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000 (artt. 2, 5, 8)

    Articoli richiamati come base normativa dei reati fiscali contestati (delitti tributari); la Corte non ha rivalutato il merito di tali contestazioni, limitandosi a valutare la legittimita delle decisioni cautelari e l'ammissibilita del ricorso di legittimità.

  • cod. pen. art. 416

    Norma richiamata quale fattispecie di associazione a delinquere contestata; utilizzata nel quadro delle imputazioni oggetto del giudizio cautelare e di merito.

  • cod. pen. art. 416-bis.1

    Aggravante per l'uso del metodo mafioso; la Corte ha osservato che la sua esclusione in sede d'appello non costituisce di per sé motivo ammissibile di ricorso se la parte appellante non dimostra l'interesse concreto derivante dall'esclusione (es. effetto sulla durata della misura). La valutazione sulla sussistenza dell'aggravante è rimessa al giudice di merito salvo vizio di motivazione rilevante in diritto.

  • cod. proc. pen. art. 299

    Norma che disciplina la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; l'imputato aveva proposto l'istanza ex art. 299 e il Tribunale d'appello ha esaminato tale richiesta.

  • cod. proc. pen. art. 310

    Norma richiamata nel ricorso per criticare la presunta estensione del sindacato d'appello sulla ordinanza genetica; la Corte ha chiarito che il giudicato cautelare non si forma se non sono state esperite le impugnazioni previste (ad es. riesame) e pertanto il giudice che decide sulla revoca può verificare l'assenza ab origine degli indizi o fatti sopravvenuti.

  • cod. proc. pen. artt. 309 e 311

    Richiamati come norme sulle impugnazioni dell'ordinanza applicativa della misura e sui termini per il riesame; la mancata impugnazione tempestiva con i rimedi previsti incide sulla formazione del giudicato cautelare.

  • cod. proc. pen. art. 568, comma 4

    Condizione di ammissibilita delle impugnazioni: la parte deve dedurre un interesse diretto a rimuovere un pregiudizio effettivo derivato dal provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la Procura non abbia specificato il pregiudizio concreto connesso all'esclusione dell'aggravante.

  • cod. proc. pen. art. 581, comma 1, lett. d)

    Norma procedurale richiamata in relazione all'onere di allegazione dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha sottolineato l'obbligo, a carico del ricorrente, di dedurre specificamente l'interesse pratico e attuale.

  • Giurisprudenza di principio (Sez. U. e altre sezioni)

    Richiamati numerosi precedenti (Sez. U. e sezioni semplici) che definiscono il concetto di giudicato cautelare, i limiti del sindacato d'appello sulla ordinanza genetica e i criteri di ammissibilita dell'impugnazione da parte del Pubblico Ministero; la Corte li utilizza per confermare i principi applicati al caso concreto.

Massime di principio

  • Se l'imputato non propone il riesame contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare, non si forma automaticamente un giudicato cautelare che precluda al giudice competente la valutazione della revoca: il giudice chiamato a decidere sulla revoca può accertare sia fatti sopravvenuti sia la mancanza ab origine dei presupposti della misura.
  • Il Pubblico Ministero che impugna in Cassazione l'esclusione di un'aggravante come l'art. 416-bis.1 deve allegare e motivare un interesse concreto e attuale (ad es. effetti pratici sulla durata della custodia cautelare); censure meramente teoriche o generiche sull'interpretazione della norma sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e della legge: non può rinnovare la valutazione del materiale probatorio o riformare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito se la motivazione è logicamente congrua e non sussiste travisamento della prova.
  • Per l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso occorre una valutazione puntuale degli elementi che dimostrano l'idoneità della condotta a evocare la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose; la mera presenza di intercettazioni non automaticamente giustifica il riconoscimento dell'aggravante senza adeguata correlazione fattuale e motivazione.
  • Nel contestare provvedimenti cautelari o di appello, le parti devono formulare deduzioni specifiche e non generiche: l'onere di allegazione comprende la precisa indicazione di come l'accoglimento del gravame incida concretamente sulla posizione processuale o cautelare della parte.

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