Cassazione Penale, Sentenza n. 25394/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La decisione riguarda tre distinti ricorsi avverso una sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma di primo grado, aveva: per un imputato, rideterminato la pena all'esito di concordato in appello, ma senza recepire integralmente l'accordo sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; per un secondo imputato, confermato la condanna per un reato di bancarotta fraudolenta documentale relativo a un fallimento, senza dichiarare la prescrizione che la difesa riteneva già maturata; per un terzo imputato, confermato la condanna per bancarotta fraudolenta e il trattamento sanzionatorio. Il primo ricorso censurava la sentenza per nullità in quanto difforme dal concordato ex art. 599-bis c.p.p., per mancata applicazione delle norme sulle pene sostitutive e per vizio motivazionale sulla funzione rieducativa della pena e sulla congruità della sostituzione. Il secondo ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per omessa declaratoria di prescrizione e per mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il terzo ricorso contestava l'omessa declaratoria di prescrizione, la valutazione della prova sul contributo concorsuale, la qualificazione giuridica della condotta documentale, la sussistenza di alcune contestazioni e la dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato che aveva aderito al concordato in appello, ritenendo che l'accordo fosse vincolante nella sua integralità e che il giudice non potesse recepirlo solo in parte, omettendo la sostituzione della pena detentiva pattuita. Ha inoltre accolto il ricorso dell'imputato per il quale il reato era già estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello, annullando senza rinvio la decisione per tale posizione. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso del terzo imputato, poiché la prescrizione dedotta non era ancora maturata al momento della sentenza impugnata; la Corte ha anche ribadito che il concordato in appello non comporta rinuncia implicita alla prescrizione. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente inammissibile le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello, specie dopo la novella del 2023, può includere anche la sostituzione della pena detentiva; se l'accordo è completo e il giudice lo accoglie, non può modificarne unilateralmente il contenuto. L'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione.
La disciplina richiamata dalla difesa non si applica al concordato in appello, ma al giudizio ordinario.
La pena sostitutiva può essere oggetto di accordo nell'ambito del patteggiamento/concordato e, se pattuita, fa parte del contenuto essenziale dell'accordo.
La prescrizione va computata in base al massimo edittale e, nel caso esaminato, il termine andava verificato rispetto alla data del fatto e alle eventuali sospensioni.
Va considerato nel calcolo del termine massimo di prescrizione, con gli effetti interruttivi/sospensivi rilevanti nel caso concreto.
Il giudice deve rilevare d'ufficio le cause di non punibilità e di estinzione del reato; la verifica ex art. 129 precede la valutazione dell'accordo processuale.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
La rinuncia alla prescrizione deve essere espressa e non può desumersi implicitamente dall'adesione al concordato o da altri comportamenti processuali.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, l'accordo tra le parti sulla pena è vincolante nella sua integralità: il giudice non può recepirne solo una parte e discostarsi su un elemento essenziale, come la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva pattuita.
- La disciplina del concordato in appello non consente di desumere una rinuncia implicita alla prescrizione: la rinuncia richiede forma espressa, e il giudice deve comunque verificare d'ufficio l'eventuale maturazione di cause estintive prima di dare seguito all'accordo.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile quando deduce l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; se invece la prescrizione non era ancora maturata alla data della decisione di merito, il motivo è manifestamente infondato.
- Se il reato è già estinto per prescrizione prima della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la decisione impugnata per quella posizione, salvo che ricorra una causa di proscioglimento nel merito più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- La richiesta di pena sostitutiva, quando sia parte del patto processuale, non è scindibile dalla determinazione della pena principale: il rigetto della sostituzione equivale a un’alterazione dell’assetto negoziale che impone l’annullamento della sentenza conforme solo in parte all’accordo.
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