Cassazione Penale, Sentenza n. 28209/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno - Sezione per il riesame (24/03/2025) che aveva rigettato l'appello volto alla restituzione di beni sequestrati (relativi a cantieri e immobili della società Futura s.r.l. concessi in locazione alla società degli appellanti) nell'ambito di ipotesi di reato per abusi edilizi. Il motivo principale dedotto in cassazione riguardava la violazione di legge con riferimento alla presunta violazione del principio di prevalenza della legge speciale su quella generale nella interpretazione degli strumenti edilizi applicati nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso (27/06/2025). Ai sensi degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p. la rinuncia ha comportato l'inammissibilità. Il Collegio ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha irrogato una somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non possa escludersi la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (con riferimento alla Corte cost. n.186/2000). Sentenza emessa l'08/07/2025.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 589
artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen.
L'art. 589 (e in combinato disposto con il 591) consente che la dichiarazione di rinuncia al ricorso, adeguatamente formalizzata e compiuta dal difensore munito di procura speciale, determini l'inammissibilità del gravame.
Codice di procedura penale, art. 591 lett. d)
artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen.
L'art. 591 lett. d) indica tra le cause di inammissibilità la rinuncia al ricorso; il Tribunale l'ha applicato ritenendo valida la rinuncia del procuratore speciale.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
cfr. Corte cost. n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale usato per motivare la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (o somme alla Cassa delle ammende) quando non si può escludere una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte di cassazione, Sez. 3, n. 5541/2025
sentenza della Sez. 3, n. 5541 del 16 gennaio 2025
La pronuncia precedente aveva annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del riesame relativa alla stessa vicenda (restituzione di beni sequestrati), ma quella decisione era relativa a diverso profilo processuale; nel presente giudizio il ricorrente ha comunque rinunciato, impedendo una valutazione di merito.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, se effettuata dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente depositata, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p.
- La perdita dell'interesse (es. per trasferimento della sede aziendale o sopravvenuta inutilità del provvedimento impugnato) è motivo legittimo per rinunciare, ma la rinuncia impedisce che la Cassazione si pronunzi sul merito delle questioni sostanziali (es. interpretazione delle norme edilizie).
- La validità formale della rinuncia è essenziale: deve risultare una procura speciale che legittimi il deposito della rinuncia da parte del difensore; l'assenza di tale forma può rendere inefficace la dichiarazione.
- Anche in caso di rinuncia, il giudice può irrogare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende se ritiene che nella determinazione della causa di inammissibilità siano intervenute colpe o comportamenti evitabili del ricorrente.
- Se si ritiene che la questione sostanziale (p.es. prevalenza della legge speciale sulla generale in materia edilizia) sia rilevante, valutare attentamente prima di rinunciare: la rinuncia impedisce la definizione giurisdizionale del contrasto normativo e può lasciare immutata la situazione sostanziale impugnata.
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