Cassazione Civile, Ordinanza n. 12321/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di subappalto relativi a forniture e posa in opera di impianti. L'originaria azione era stata proposta per ottenere il pagamento di un presunto debito residuo di euro 122.502,32. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che i contratti risultassero intestati alla società "Muzzi Impianti s.r.l." e che quindi l'attore non fosse titolare del credito azionato; aveva inoltre qualificato la domanda come intervento autonomo. In appello la parte attrice aveva sostenuto che l'indicazione della s.r.l. fosse un mero errore materiale e che dai documenti risultasse invece un rapporto con la ditta individuale. La corte d'appello aveva respinto il gravame, dichiarando irrilevanti o inammissibili i documenti prodotti in appello e confermando la carenza di titolarità. Nel ricorso per cassazione si deducevano, tra l'altro, violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa, l'erronea dichiarazione di inammissibilità delle prove documentali nuove, l'omesso esame di documenti decisivi e, soprattutto, l'errore della corte territoriale nell'escludere la titolarità del diritto di credito senza considerare le difese di merito della controparte, che sarebbero state incompatibili con una contestazione della titolarità stessa. Dopo il fallimento della ricorrente, il curatore si costituiva in Cassazione per aderire al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'intervento della curatela fallimentare nel giudizio di legittimità, precisando che il fallimento sopravvenuto non interrompe il processo di cassazione ma non esclude la possibilità per la curatela di intervenire per fare proprie le difese della fallita. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controparte. Ha però accolto solo il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse omesso di esaminare la posizione processuale assunta dalla società resistente nei giudizi di merito, posizione che, se incompatibile con la negazione della titolarità del credito, avrebbe potuto rendere superflua la prova della titolarità in capo all'attore. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, affinché verifichi se le difese della controparte siano state tali da convalidare la qualità di parte nei contratti di subappalto e dunque la titolarità del credito azionato. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato per la qualificazione data in primo grado alla domanda come intervento volontario autonomo, ma la Cassazione non ne fa il centro della decisione
richiamato nei motivi di ricorso per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove documentali
richiamato in relazione all'inammissibilità delle nuove produzioni documentali in appello; la Corte ribadisce che la valutazione di indispensabilità è rimessa al giudice di merito
richiamato per la legittimazione ad agire e la titolarità della posizione giuridica soggettiva
richiamato per escludere l'interruzione del giudizio di cassazione per sopravvenuto fallimento
richiamato per affermarne l'inapplicabilità, nel giudizio di cassazione, come meccanismo di prosecuzione a seguito di mutamento della capacità processuale
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge utilizzata come base dei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
norma invocata per nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma i motivi correlati sono rimasti assorbiti
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente per il giusto processo e il diritto al contraddittorio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenienza del fallimento di una delle parti non determina interruzione del processo, ma la curatela può intervenire volontariamente per fare proprie le difese già svolte dall'impresa fallita, senza alterare l'impulso officioso del giudizio di legittimità.
- La questione della titolarità del diritto azionato non si risolve in astratto solo confrontando l'intestazione formale dei documenti contrattuali, ma impone di verificare anche la condotta processuale della controparte: difese di merito incompatibili con la negazione del fatto costitutivo possono rendere superflua la prova della titolarità da parte dell'attore.
- La valutazione dell'indispensabilità delle prove documentali nuove in appello è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- Quando il giudice d'appello omette di esaminare una specifica difesa della controparte potenzialmente decisiva sulla titolarità del rapporto sostanziale, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame del punto.
- L'attore deve allegare e provare di essere titolare della posizione giuridica dedotta, ma tale onere può risultare attenuato o superato se il convenuto adotta una linea difensiva incompatibile con la contestazione del fatto costitutivo del diritto.
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