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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01206/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rilevato che, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, non vi era luogo a liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile costituita.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e minaccia. Il ricorso per cassazione deduceva un motivo limitato al trattamento sanzionatorio, contestando in sostanza la congruità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che il giudice di merito aveva già spiegato compiutamente le ragioni per cui la pena dovesse ritenersi congrua.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicata insieme alle altre norme incriminatrici come base della condanna confermata in appello.

  • art. 582 c.p.

    Indicata insieme alle altre norme incriminatrici come base della condanna confermata in appello.

  • art. 612 c.p.

    Indicata insieme alle altre norme incriminatrici come base della condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una mera contestazione del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata abbia già esposto in modo compiuto e non apparente le ragioni della congruità della pena.
  • La censura sulla pena non può essere accolta se il giudice di merito ha correttamente motivato la commisurazione sanzionatoria, rendendo il controllo di legittimità incompatibile con una nuova valutazione discrezionale del trattamento punitivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudizio di cassazione è definito con rito e il contributo della parte civile è ritenuto non tale da giustificare liquidazione, non deve procedersi alla liquidazione delle spese del grado in suo favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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