Cassazione Civile, Sentenza n. 24415/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa per pagamento di fornitura di legname per la ristrutturazione del fabbricato di proprietà di Gianni Compagnoni. La Segheria Bianchi otteneva un decreto ingiuntivo contro Oberti Ville in Legno s.r.l.; a seguito di mancato pagamento pignorava presso il terzo (Compagnoni) che dichiarava di aver già pagato. La Segheria promuoveva giudizio sommario di accertamento per il credito; il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo sussistente il rapporto contrattuale con la società e che i pagamenti di Compagnoni si riferivano invece a debiti della precedente ditta individuale di Oberti Paolo. La Corte d'appello riformava, ritenendo provati i pagamenti (salvo una fattura) e che non era dimostrato che le consegne documentate si riferissero all'intervento su quella proprietà. In cassazione la Segheria ha censurato, tra l'altro, l'ammissibilità di nuove allegazioni in appello, la mancata valutazione della documentazione e l'omesso esame di fatti decisivi (consegna dei materiali e nesso con l'intervento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1°, 3° e 4°, ritenendoli in parte infondati o inammissibili, e ha invece accolto in parte il 2° e il 5°. Ha ritenuto che: a) non esiste una regola preclusiva assoluta che vieti contestazioni alla prima udienza di trattazione nel rito sommario di cognizione; b) i documenti nuovi possono essere ammessi in appello se decisivi ai sensi dell'art. 702 quater; c) sussistevano carenze nell'esame di alcune dichiarazioni e della documentazione sulla consegna dei materiali non specificatamente valutate dalla Corte d'appello. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame, rimettendo a quella Corte anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme citate nella contestazione procedurale; valutazione collegata alle censure sull'istruttoria e sull'ammissibilità delle allegazioni
Richiamato nell'ambito delle doglianze procedurali relative all'istruttoria e ai limiti dell'innovazione in appello
art. 702 quater cod. proc. civ.
Stabilisce la possibilità di introdurre in appello nuovi documenti nel procedimento sommario di cognizione se decisivi; la Corte conferma l'apertura alla produzione di documenti in secondo grado purché decisivi
Esaminato in relazione al principio della non contestazione: la mancata contestazione non produce un effetto di prova legale vincolante ma determina un'accelerazione dell'onere della prova; non vincola il giudice come una regola di prova assoluta
Citato in connessione con le regole probatorie e il ruolo del giudice nella valutazione delle prove e delle contestazioni
Richiamato in relazione alle regole sulla prova documentale e alla valutazione delle allegazioni e documenti in sede di resistenza e di appello
Norma del rito sommario richiamata per delimitare la disciplina procedurale applicabile al caso e i limiti dell'attività istruttoria in primo grado
Richiamato in ordine alla motivazione: la Corte verifica se la motivazione sia adeguata e se il giudice abbia esaminato le questioni rilevanti
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento ai principi processuali e al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo, si valuta la correttezza del procedimento decisionale
Invocato rispetto ai principi del processo e all'onere di motivazione del giudice sulle eccezioni rilevanti
Richiesto come requisito di ammissibilità dei motivi di legittimità per errori in procedendo; la Corte lo applica per valutare la specificità delle censure
Richiamato per distinguere gli effetti della fissazione dell'udienza di trattazione nel rito ordinario rispetto al rito sommario e le eventuali preclusioni
art. 548 cod. proc. civ. (formulazione anteriore alla novella)
Usato per chiarire l'applicabilità delle regole del procedimento sommario ante-riforma e la disciplina delle produzioni documentali in appello
Richiamata come fonte della novella che ha modificato talune regole del rito sommario; la Corte tiene conto della normativa previgente applicabile al procedimento in esame
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione non esiste una preclusione assoluta a contestare le controdeduzioni alla prima udienza di trattazione: la mancata contestazione può rilevare ma non è una prova legale vincolante per il giudice
- Nuovi documenti possono essere prodotti in appello nel rito sommario (art. 702 quater) se sono decisivi: il giudice di merito deve valutare la decisività e motivare in modo specifico eventuali esclusioni
- La regola della non contestazione richiede specificità: le contestazioni generiche o non riferite a fatti ignoti alla parte non possono automaticamente privare di valore prove rilevanti
- Il giudice d'appello deve motivare puntualmente le ragioni per le quali ritiene tardive o inammissibili determinate allegazioni e deve esaminare le dichiarazioni e i documenti che possono essere decisivi per il giudizio
- La Cassazione può accogliere motivi parziali di censura non per riformare il merito ma per rinviare la causa al giudice di merito affinché completi l'esame di fatti e prove omessi
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