Sentenza n. 6057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la sentenza del TAR e ritenuto legittima un'informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti di una diversa azienda agricola
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. contro una sentenza del Consiglio di Stato alla quale era rimasta estranea. Ha sostenuto che la decisione, pur riguardando formalmente l'interdittiva antimafia emessa nei confronti di un'altra azienda agricola, avrebbe utilizzato e valorizzato elementi relativi alla propria posizione, ai rapporti familiari, alla gestione comune dei terreni e ai rapporti economici tra componenti del nucleo familiare. Secondo l'opponente, tale ricostruzione unitaria delle imprese familiari avrebbe inciso pregiudizievolmente sulla propria sfera giuridica e avrebbe contribuito a determinare o consolidare successive misure preventive, tra cui la confisca dell'impresa. Sono state inoltre prospettate considerazioni sull'evoluzione della disciplina delle interdittive antimafia, sul principio di proporzionalità e sul contraddittorio procedimentale. Il Ministero dell'Interno e AGEA hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione, rilevando che la confisca dell'azienda era stata disposta con decreto del Tribunale per le misure di prevenzione di Bari divenuto irrevocabile anteriormente e che la sentenza opposta aveva deciso esclusivamente sulla legittimità dell'interdittiva riferita a un soggetto diverso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'opposizione per carenza della legittimazione prevista dall'art. 108 c.p.a. L'opposizione di terzo richiede che il terzo subisca un pregiudizio diretto, immediato e attuale derivante dal giudicato formatosi tra le parti originarie; non può invece essere utilizzata per ottenere una revisione della motivazione della sentenza o per impedire che le argomentazioni in essa contenute siano richiamate in procedimenti diversi. Nel caso concreto, la confisca dell'azienda dell'opponente era stata disposta prima della pubblicazione della sentenza opposta e derivava autonomamente da un procedimento di prevenzione patrimoniale promosso dall'autorità giudiziaria. La sentenza successiva riguardava esclusivamente l'interdittiva emessa nei confronti di un'altra azienda e non conteneva statuizioni, effetti conformativi o definizioni di rapporti giuridici riferibili all'opponente. I riferimenti alla posizione dell'azienda agricola costituivano meri elementi fattuali utilizzati nella ricostruzione della rete di rapporti familiari ed economici rilevante per la diversa interdittiva. L'eventuale pregiudizio derivante dal possibile richiamo della motivazione in altri procedimenti era quindi indiretto e riflesso, non riconducibile immediatamente al giudicato. L'opponente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il rimedio previsto dall’art. 108 c.p.a. presuppone che il terzo subisca un pregiudizio direttamente derivante dal giudicato formatosi tra le parti originarie.
L'opposizione di terzo è ammissibile soltanto quando il giudicato incida direttamente, immediatamente e attualmente su un diritto o interesse del terzo; non è sufficiente un pregiudizio indiretto derivante dalle motivazioni della sentenza o dal loro eventuale utilizzo in procedimenti distinti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. richiede la titolarità di una situazione giuridica lesa in modo diretto, immediato e attuale dalla statuizione contenuta nel giudicato formatosi tra le parti originarie.
- Il terzo non è legittimato a proporre opposizione ex art. 108 c.p.a. quando il pregiudizio dedotto derivi soltanto dal possibile richiamo, in altri procedimenti, delle argomentazioni o degli elementi di fatto contenuti nella motivazione della sentenza.
- L'opposizione di terzo non può essere utilizzata per ottenere una revisione del percorso motivazionale di una sentenza che non contenga statuizioni, effetti conformativi o definizioni di rapporti giuridici riferibili al soggetto estraneo al giudizio.
- Quando la lesione patrimoniale del terzo deriva autonomamente da un distinto procedimento e da provvedimenti adottati in quella sede, manca il nesso di immediata derivazione tra il giudicato opposto e la posizione soggettiva del terzo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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