Cassazione Penale, Ordinanza n. 19477/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il soggetto detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, dopo un precedente annullamento con rinvio, aveva nuovamente rigettato la richiesta di liberazione anticipata. Nel ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio. La memoria difensiva ha insistito nelle stesse doglianze. La Corte ha rilevato che le censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto si limitasse a reiterare doglianze già vagliate e respinte, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La memoria difensiva non ha aggiunto elementi nuovi, limitandosi a reiterare le stesse censure. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
liberazione anticipata
beneficio penitenziario la cui concessione è stata negata dal tribunale di sorveglianza; la Corte non entra nel merito del presupposto sostanziale, ma valuta solo la tenuta della censura proposta.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro il diniego di un beneficio penitenziario quando il motivo si limiti a riprodurre censure già dedotte in precedenza e già adeguatamente disattese dal giudice di merito.
- La doglianza proposta in cassazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera reiterazione delle stesse contestazioni, senza critica puntuale della motivazione, non integra un motivo ammissibile.
- La memoria difensiva che reitera integralmente i motivi già proposti non sana l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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