Cassazione Penale, Sentenza n. 41769/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Alessandria (01/03/2023) che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Lo Maglio, imputato per bancarotta fraudolenta impropria, per una notifica ritenuta irregolare dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In particolare il GIP aveva fatto riferimento all'eccezione difensiva secondo cui la notifica era stata consegnata al portiere dello stabile senza prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della legge n. 890/1982. Il PM censurava il provvedimento come "abnorme", sostenendo che fosse privo di adeguata motivazione e idoneo a paralizzare il procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il motivo del ricorso non si confrontasse con i contenuti effettivi dell'ordinanza impugnata né con la giurisprudenza sulla nozione di abnormità. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del GIP fosse implicitamente motivata richiamando l'eccezione difensiva relativa alla notifica a persona diversa dal destinatario e che il caso fosse distinguibile da quelli in cui la Corte aveva qualificato come abnormi provvedimenti totalmente privi di motivazione o incomprensibili. Pur osservando che il provvedimento poteva essere errato nella parte in cui non considerava la prova della spedizione dell'informativa, la Corte ha concluso che non fosse abnorme, e quindi il ricorso del PM era inammissibile. P.Q.M.: inammissibile il ricorso del pubblico ministero (decisione del 12/09/2023).
Norme richiamate
richiamato nel testo come norma di riferimento per l'avviso di conclusione delle indagini preliminari
La Corte segnala che l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può incidere sulla validità degli atti successivi, ma il giudice che dichiari nullità può rientrare nei suoi poteri e non commettere necessariamente un atto abnorme, anche perché il pubblico ministero può procedere alla rinnovazione della notifica.
art. 7 della legge n. 890 del 1982
richiamata come requisito relativo all'invio dell'informativa quando la notifica è consegnata a persona diversa dal destinatario
Secondo il GIP (richiamato dalla Corte), la mancata prova della spedizione della raccomandata informativa prevista da tale articolo costituisce motivo di invalidità della notifica eseguita mediante consegna a terzo.
richiamata nella giurisprudenza citata dalla Corte
Dopo l'entrata in vigore di tale legge, la notificazione postale eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario al domicilio dichiarato richiede l'ulteriore adempimento della spedizione della lettera raccomandata che informa l'interessato dell'avvenuto recapito al terzo; non è però necessaria la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario.
Sez. 3, n. 36598 del 2017 (Cassazione)
citata nel testo a supporto del principio sulla notifica a mezzo posta e sulla raccomandata informativa
La giurisprudenza afferma che, dopo la legge n. 31/2008, la spedizione della raccomandata informativa è requisito per perfezionare la notifica a persona diversa dal destinatario e che non è necessaria la prova della effettiva ricezione della raccomandata.
Sez. U, n. 25957 del 2009 (P.M. in proc. Toni e altro)
precedente giurisprudenziale citato dalla Corte
Le Sezioni Unite hanno ritenuto non abnorme un provvedimento del giudice del dibattimento che, rilevata la invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché ciò rientra nei poteri del giudice e non determina la stasi del procedimento.
Sez. 5, n. 19534 del 2022 e Sez. 1, n. 39850 del 2018
precedenti citati dalla Corte in tema di abnormità
Questi precedenti delineano i casi in cui la Corte ha qualificato come abnormi provvedimenti del giudice caratterizzati da totale mancanza di motivazione o da una motivazione confusa e generica incapace di indicare la causa di invalidità e le modalità di rimediare.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini effettuata a persona diversa dal destinatario al domicilio dichiarato richiede, dopo la legge n. 31/2008, anche la spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della legge n. 890/1982; l'assenza di prova di tale spedizione può rendere la notifica invalida.
- La dichiarazione di nullità da parte del giudice deve essere motivata; se il giudice richiama espressamente l'eccezione difensiva e le ragioni sottostanti, il provvedimento può ritenersi implicitamente motivato e non necessariamente 'abnorme'.
- La nozione di 'abnormità' è riservata ai provvedimenti completamente avulsi dal sistema normativo, privi di motivazione o incomprensibili; decisioni errate sul piano giuridico o apprezzabili come sbagliate non coincidono automaticamente con l'abnormità.
- In presenza di una declaratoria di nullità per vizi di notifica il pubblico ministero conserva la possibilità di rinnovare la notifica dell'avviso e proseguire il procedimento; la controparte dovrebbe orientare il proprio rimedio non solo sull'impugnazione per abnormità ma anche verificare e documentare gli adempimenti formali (es. prova della raccomandata).
- Nel proporre ricorso contro ordinanze di nullità è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento e con la giurisprudenza pertinente sulla nozione di abnormità: mancare questo confronto può determinare l'inammissibilità del ricorso.
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