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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19960/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'applicazione del regime di "sorveglianza particolare" ex art. 14-bis Ord. pen. per la durata di sei mesi. Il provvedimento motivava l'applicazione richiamando una serie di comportamenti offensivi, minacciosi e aggressivi rivolti verso personale penitenziario, sanitario, altri detenuti, il direttore e magistrati (37 episodi da ottobre 2024 a settembre 2025), ritenuti idonei a compromettere la sicurezza e a ostacolare le attività degli altri ristretti nonché a giustificare ulteriori limitazioni rispetto al regime differenziato 41-bis. La difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge per non avere il Tribunale disposto una perizia idonea a valutare l'incidenza del disturbo psichiatrico/personale del detenuto sulle condotte e per non aver considerato il rischio di aggravamento della sua condizione psico-fisica a causa dell'applicazione congiunta dei regimi 14-bis e 41-bis.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiama il contenuto dell'art. 14-bis e osserva che i fatti documentati (37 episodi aggressivi) rientrano nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14-bis (compromissione della sicurezza e impedimento delle attività degli altri detenuti). Il Tribunale di sorveglianza ha valutato che le ulteriori limitazioni erano necessarie anche in rapporto al fatto che le condotte si sono verificate durante il regime differenziato ex art. 41-bis. Quanto all'incidenza del disturbo psichiatrico, il giudice di merito ha preso in considerazione la documentazione clinica disponibile, rilevando che il detenuto era stato valutato come solo parzialmente incapace d'intendere e volere e che la visita psichiatrica del 26 marzo 2025 aveva rilevato una condizione di compenso farmacologico; pertanto non era necessario disporre una nuova consulenza peritale. Il rischio di aggravamento per effetto del regime di sorveglianza particolare è stato ritenuto ipotetico e non provato. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 14-bis Ord. pen.

    «Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti».

    La norma autorizza l'applicazione temporanea della sorveglianza particolare quando i comportamenti del detenuto compromettono la sicurezza o impediscono le attività altrui; può essere applicata anche se il soggetto è già sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis laddove sussistano ulteriori esigenze di sicurezza e limitazioni necessarie.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Richiamato quale regime differenziato già in vigore: la Corte osserva che il verificarsi di trasgressioni mentre sussiste il 41-bis giustifica, in presenza di ulteriori condotte pericolose, l'adozione di misure supplementari ex art. 14-bis. Il 41-bis non esclude a priori l'applicazione di misure ulteriori se queste risultano necessarie.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03

    "OMMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM."

    Norma richiamata esclusivamente in ordine alla tutela dei dati personali nella diffusione del provvedimento; non incide sulla decisione sostanziale.

Massime di principio

  • L'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis è legittima quando emergono ripetuti comportamenti che compromettono la sicurezza o implicano violenza/minaccia verso altri; la numerosità e la gravità degli episodi sono elementi decisivi.
  • La circostanza che il detenuto sia già sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis non impedisce l'adozione di ulteriori misure restrittive se dalle condotte concrete risulta una esigenza di maggior tutela della sicurezza interna.
  • La presenza di un disturbo psichiatrico non esclude automaticamente l'applicazione di misure di sicurezza: occorre un adeguato e attuale riscontro clinico che dimostri un nesso causale fra il disturbo e le condotte e/o un rischio concreto che tali misure aggravino la situazione; mere affermazioni o perizie datate non bastano.
  • Il giudice di merito può ritenere sufficiente la documentazione clinica esistente e rifiutare la nomina di un perito quando gli elementi probatori disponibili consentono una valutazione congrua della capacità di intendere e volere e dello stato di compenso farmacologico.
  • La previsione del rischio di aggravamento della salute psichica a causa di misure restrittive richiede prove specifiche e non può restare su base meramente ipotetica; la difesa ha l'onere di fornire elementi concreti e aggiornati per contrastare la motivazione del provvedimento.
  • Per contestare efficacemente simili provvedimenti è opportuno produrre valutazioni psichiatriche attuali, documentazione sugli episodi contestati, e motivare in modo dettagliato il nesso causale tra stato di salute mentale e comportamenti rilevanti, nonché proporre misure meno afflittive proporzionate alla situazione.

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