Ordinanza n. 343/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’8.3.2026 reso dall’U.T.G. Prefettura di Bari, Sportello Unico per l’Immigrazione, recante la revoca del nulla-osta all’ingresso in data 4.2.2024, su istanza del richiedente prodotta in data 2.12.2023 (codice pratica -OMISSIS-), in quanto “la mansione dichiarata (addetto ai telai automatici) risulta non attinente all’attività di ristorazione svolta dall’impresa”; - della presupposta comunicazione di avvio del procedimento di revoca resa in data 25.2.2026 dall’U.T.G. Prefettura di Bari - Sportello unico per l’immigrazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta all’ingresso per lavoro subordinato, motivata dalla non corrispondenza tra la mansione dichiarata e l’attività di ristorazione dell’impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero e datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento dell’8 marzo 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari ha revocato il nulla-osta all’ingresso precedentemente rilasciato, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. La revoca era motivata dal fatto che la mansione indicata, addetto ai telai automatici, non risultava attinente all’attività di ristorazione svolta dall’impresa. Dal testo emerge inoltre che i ricorrenti avevano presentato controdeduzioni a seguito del preavviso di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo l’erroneità della compilazione della domanda. In sede cautelare è stata prospettata la riconoscibilità del mero errore materiale o di compilazione e la necessità di una rivalutazione complessiva della pratica, anche mediante acquisizione del parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, aveva dichiarato di avere avviato il riesame del provvedimento su impulso della parte. A una più attenta disamina è emerso, secondo il giudice, un mero errore di compilazione facilmente riconoscibile, valutabile alla luce dell’esame complessivo della pratica e delle chiare controdeduzioni presentate in risposta all’avviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990. L’amministrazione è stata invitata a completare il riesame della richiesta di nulla-osta, acquisendo, anche mediante solleciti, il parere di competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026, auspicando la definizione della controversia in sede amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione degli atti impugnati.
Il giudice ha valorizzato le controdeduzioni presentate dai ricorrenti a seguito dell’avviso, ritenendole chiare e rilevanti ai fini della riconoscibilità dell’errore di compilazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla-osta può essere sospesa quando, alla luce dell’esame complessivo della pratica e delle controdeduzioni procedimentali, la discrasia tra la mansione indicata e l’attività dell’impresa appaia riconducibile a un mero errore di compilazione facilmente riconoscibile.
- Quando emergano elementi idonei a evidenziare un errore di compilazione nella domanda, l’amministrazione deve procedere a un riesame effettivo e completo della pratica, senza arrestarsi alla sola difformità formale dei dati dichiarati.
- Nel riesame di una richiesta di nulla-osta all’ingresso per lavoro, l’amministrazione può e, ove necessario, deve acquisire il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, anche mediante solleciti, prima di definire la posizione.
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