Ordinanza n. 67/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03506/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 3506/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo non espone analiticamente le censure d'appello, limitandosi a rilevare che esse presentano, nella sommaria delibazione cautelare, profili di possibile fondatezza. La controversia riguarda il rispetto delle norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri e la salvaguardia della pubblica incolumità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è fondata sulla rilevata possibile fondatezza prima facie delle censure dell'Amministrazione, con riserva di un esame pieno e approfondito nella fase di merito, nonché sul bilanciamento degli interessi contrapposti, nel quale è stata ritenuta prevalente la tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia della pubblica incolumità e al rispetto delle norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri. L'appellato è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellato e delle altre persone fisiche citate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la possibile fondatezza prima facie delle censure contro la sentenza impugnata può giustificare la sospensione della sua esecutività, ferma la necessità di un esame pieno nella fase di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla salvaguardia della pubblica incolumità e al rispetto delle norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri può prevalere sugli interessi contrapposti, quando le censure dell'amministrazione presentino una plausibile fondatezza.
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