Cassazione Penale, Sentenza n. 06223/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva revisione avverso l'ordinanza del 27/8/2025 della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione relativa alla sentenza del 17/9/2024 (riconoscimento in Italia della sentenza belga del 14/12/2023). La difesa contestava l'inammissibilità sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto non provata la sovrapponibilità dei fatti tra la sentenza belga e le indagini italiane (procurando di dimostrare che vi fosse parziale sovrapponibilità e che il divieto di cui all'art. 733 fosse quindi applicabile) e contestava che la mancata integralità di un provvedimento di sequestro conservativo depositato non potesse giustificare l'inammissibilità della richiesta di revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: prima, perché il rimedio utilizzato (richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p.) non era quello corretto rispetto al provvedimento impugnato (avrebbe dovuto essere valutato un ricorso ordinario per cassazione ex art. 734 c.p.p., comma 3); secondo, perché il ricorso era generico e non autosufficiente: la difesa non ha allegato elementi concreti per dimostrare l'identità materiale e temporale dei fatti tra la sentenza belga e le indagini italiane, né ha indicato la fase del procedimento nazionale. La Corte ha richiamato il principio della preclusione processuale che richiede identità cronologica e materiale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di celebrare il procedimento con contraddittorio scritto senza partecipazione del procuratore generale e dei difensori; rispetto alla vicenda è richiamata per motivare la modalità di svolgimento dell'udienza in Cassazione
La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631; d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
L'art. 630 contiene i casi tassativi di ammissibilità della revisione; la Corte ha ritenuto che nessuno di quei casi fosse configurabile e che quindi il ricorso per revisione fosse improprio rispetto al rimedio esperibile contro la sentenza impugnata
La sentenza straniera non può essere riconosciuta se: … g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale
Stabilisce il divieto di riconoscimento di una sentenza straniera quando per gli stessi fatti è in corso procedimento nello Stato; la Corte ha richiamato il criterio di identità materiale e cronologica come presupposto per invocare tale divieto
art. 734, comma 3, cod. proc. pen.
Indica il rimedio ordinario per impugnare sentenze relative al riconoscimento di sentenze straniere: la Corte ha osservato che la difesa poteva impugnare con ricorso per cassazione ex art. 734, comma 3, non con istanza di revisione
Richiamato nell'elenco delle ipotesi di revisione (art. 630), relativo alla possibilità di proscioglimento per nuove prove; utilizzato a titolo esemplificativo nella ricostruzione delle ipotesi di revisione
Prevede la condanna alle spese e la pronuncia di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 2539 del 01/06/1992, Di Carlo)
Il principio della preclusione processuale presuppone identità cronologica e materiale tra gli elementi del fatto già giudicato e quelli del fatto attribuito alla medesima persona nel nuovo procedimento, sicché non può ritenersi ricorrere identità del fatto in caso di diversità anche di uno solo degli elementi materiali del reato (condotta, evento, nesso di causalità)
Precisa che per escludere il riconoscimento/porre preclusione è richiesta identità puntuale degli elementi del reato; la Corte l'ha usata per spiegare perché la mera sovrapposizione di soggetti non dimostra l'identità del fatto
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della colpa del ricorrente che giustifica la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Scegliere il rimedio processuale corretto: la 'revisione' (art. 630 c.p.p.) è un rimedio straordinario tassativo; per impugnare sentenze di riconoscimento/riconoscibilità occorre valutare l'uso del ricorso ordinario per cassazione ex art. 734 c.p.p. quando previsto
- La revisione è ammessa solo nei casi espressamente elencati dall'art. 630; accuse generiche o contrapposizioni formali alla decisione non sono sufficienti
- Per invocare il divieto di riconoscimento previsto dall'art. 733 (procedimento in corso nello Stato) è necessario dimostrare l'identità materiale e cronologica dei fatti: non basta la comune presenza di alcuni indagati/imputati in più procedimenti
- Il principio della preclusione processuale richiede coincidenza degli elementi essenziali del reato (condotta, evento, nesso causale); differenze anche minime possono escludere l'identità del fatto
- Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: la difesa deve specificare e allegare documenti che provino la tesi (testi di sentenze, atti di indagine, date, fasi processuali) per evitare l'inammissibilità per genericità
- Documenti incompleti (es. provvedimenti di sequestro non integrali) possono non bastare se non chiariscono in modo puntuale le contestazioni e le date; indicare la fase processuale italiana è utile per dimostrare la sussistenza del divieto di riconoscimento
- Ricorsi infondati o carenti possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle Ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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